PRINCIPIO DI SEPARATEZZA

Il principio di separatezza di attività economiche implica che in ciascuna siano tenuti rigorosamente separati e isolati dalle altre i centri dei poteri di decisione, i compiti e le responsabilità del loro esercizio. Il principio può applicarsi tanto a organizzazioni diverse, quanto all’interno di una stessa organizzazione. 1. Principio di separatezza tra banca e industria. Nel primo caso l’esempio di maggior rilievo è la separatezza tra banca e industria, che ha costituito, insieme al principio di specializzazione, uno dei due pilastri della politica creditizia attuata in base alla l.b. 1936 fino agli anni Ottanta del secolo scorso (sebbene in dottrina alcuni ritenevano che la l.b. 1936 non codificava il principio di separatezza). Mentre il principio di specializzazione è stato abrogato dal d.lg.14.12.1992 n. 481 e dal TUBC (instaurandosi al suo posto quello della banca universale), il principio di separatezza è stato confermato esplicitamente dal TUBC che ha imposto limiti sia alla partecipazione alle banche da parte di soggetti non bancari e non finanziari (art. 19.6 TUBC: “i soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d’impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire azioni o quote che comportano, unitamente a quelle già possedute, una partecipazione superiore al 15 per cento del capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o, comunque, il controllo della banca stessa”), sia alla partecipazione delle banche in imprese non finanziarie, cioè società che svolgono attività diversa da quella bancaria, finanziaria, assicurativa, ovvero che non sono una società strumentale (non oltre il 15% della società partecipata con certi limiti rispetto al patrimonio di vigilanza: Istruzioni di vigilanza, Tit. IV, cap. 9). Fanno eccezione a questo limite le partecipazioni in società di intermediazione finanziaria che, costituite da banche, svolgono attività di merchant bank, acquisendo partecipazioni in imprese non finanziarie. L’attenuazione del limite all’assunzione di partecipazioni in società non finanziarie risale agli anni Settanta del secolo scorso in seguito alla l. 5.12.1978 n. 787, sulla ristrutturazione delle imprese industriali in crisi, che permetteva alla banche creditrici di partecipare a società consortili destinate ad assumere partecipazioni nelle società industriali in temporanea difficoltà. 2. Banca di gruppo. Il mantenimento del principio di separatezza e la fermezza con cui è stato a lungo (per oltre sessant’anni) sostenuto in ragione dei rischi per il sistema creditizio dalla diffusione della banca di gruppo. Con questa espressione di designa una banca che fa parte di un gruppo a prevalente specializzazione industriale e commerciale e che svolge una parte notevole del suo giro d’affari con le società del gruppo. L’inserimento di un’organizzazione bancaria in un simile contesto è suscettibile, per la particolare natura dell’attività creditizia, di produrre alcune patologie derivanti dall’asservimento agli obiettivi strategici ed operativi del gruppo di controllo. Le motivazioni dell’interessamento di un gruppo all’acquisizione di una partecipazione maggioritaria o totalitaria in una banca sono intuibili: la banca, infatti, rappresenta uno strumento utile per la gestione finanziaria del gruppo e può amplificare, migliorandone anche i termini di convenienza, le capacità finanziarie del gruppo medesimo. Sono del pari intuibili i rischi di instabilità, conflitto d’interessi e misallocazione del risparmio insiti in una struttura del genere derivanti dalla subordinazione dei centri di decisione della banca al vertice del gruppo industriale controllante. 3. Altre applicazioni del principio di separatezza. Altre applicazioni del principio si ha nella securitizazion con la separatezza patrimoniale e l’autonomia di gestione imposta alla società veicolo (special purpose vehicle) rispetto al cedente; con la separatezza amministrativa e contabile nelle chinese walls; con la separazione patrimoniale imposta nei servizi di investimento alle società di intermediazione; per le attività del BancoPosta che devono essere gestite mediante strutture organizzative autonome e devono essere contabilizzate separatamente rispetto alle altre. In passato esisteva separatezza amministrativa e contabile e autonomia gestionale nelle Sezioni di credito speciale senza personalità giuridica degli istituti di credito di diritto pubblico e delle casse di risparmio. Si ha separatezza anche nell’amministrazione autonoma, dove assume la forma di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile di diritto amministrativo.

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Publication Ethics and Malpractice

Copyright © 2019 ASSONEBB. All Rights reserved.

Menu
×