PRINCIPI DEL BILANCIO
Gli artt. 2423 e 2423 bis del codice civile riassumono a grandi linee i requisiti qualitativi, nonché alcuni dei principi fondamentali e applicativi che formano la struttura concettuale della contabilità. L’articolo 2423 bis è stato aggiunto nel codice dal d.lg. 9.4.1991 n. 127 in attuazione delle direttive comunitarie 78/660/CEE del 25.7.1978 e 83/349/CEE del 13.6.1983 (rispettivamente quarta e settima direttiva sui bilanci societari). In precedenza la legge taceva, lasciando implicitamente alla dottrina e alla pratica contabile la definizione di simili questioni1. Requisiti qualitativi. L’art. 2423, 2° comma, prescrivono che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Nei due commi successivi si precisa che se le informazioni richieste dalla legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo e che, se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione di legge è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. Il n. 6 dell’art. 2423 bis aggiunge che i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro (principio della consistency), salvo casi eccezionali. Le due deroghe vanno, però, motivate nella nota integrativa specificandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Queste norme danno riconoscimento legale ai requisiti qualitativi primari della contabilità: la rispondenza ai principi di chiarezza e comprensibilità, rappresentazione fedele, costanza di impostazione. In essi sono impliciti gli altri requisiti che completano il quadro descritto dalla dottrina e cioè: pertinenza, tempestività, verificabilità, completezza, obiettività, possibilità di comparazione almeno da un esercizio all’altro e, quindi, affidabilità e utilità per la previsione e il feedback. La nota integrativa (che fa parte del bilancio di esercizio) e l’aggiunta della relazione sulla gestione a corredo del bilancio realizzano il principio di obiettività, o dell’informazione completa (full-disclosure principle) secondo cui le informazioni contabili devono essere accompagnati da spiegazioni che espongano, senza riserve, tutte le notizie economiche e finanziarie utili e importanti alla sua comprensione. 2. L’art. 2423 bis elenca questi altri principi, da seguire nella redazione del bilancio: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato; 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente. L’ultimo comma dell’art. 423 prescrive che il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali. La nota integrativa può essere, però, redatta in migliaia di euro. 3. Il n. 1) contiene un assioma fondamentale della contabilità commerciale, quello dell’ipotesi di continuità dell’attività (principio di funzionamento, going-concern principle) ossiache l’unità per la quale si stende il bilancio non sia da porre in liquidazione, ma continuerà indefi nitamente a svolgere la sua attività. L’obbligodi redigere il bilancio in euro discende da un altro assioma fondamentale della contabilità, per cui l’unità di misura del valore (il bilancio è sempre rappresentazioni di valori monetari) deve essere sempre un’unica moneta, per unificare i valori di conto in modo che gli oggettidei vari conti (ossia i beni, i servizi e i diritti le cui consistenze e variazioni sono iscritte nel conto) siano resi omogenei tra di loro. Valoriin monete diverse sono convertiti a un tasso di cambio in moneta nazionale. Altri assiomi fondamentali, non richiamati in modo espresso dal codice nella sezione IX sul bilancio ma impliciti nell’ordinamento, sono il principio della separazione dei rapporti di debito e di credito dell’azienda di cui si rende conto e da quelli di altre entità, come i proprietari, o i manager e i dipendenti; l’assioma della periodizzazione (le rilevazioni riguardano un periodo convenzionale, ma predefinito e tenuto costante nella durata e nella ricorrenza, di solito 12 mesi, non necessariamente l’anno solare); l’assioma della completezza e della continuità delle rilevazioni, che si manifesta p.e. nella regola che i conti di ogni periodo devono essere aperti, all’inizio, esattamente con la ripresa del saldo di chiusura del periodo precedente. Il divieto di discontinuità può considerarsi estensione dell’assioma della continuità di funzionamento. 4. I numeri 1, 2 e 4 applicano il principio della prudenza con la nota asimmetria in cui vanno rilevati gli utili solo se certi, i rischi e le perdite anche se solo probabili. Più in generale, se una perdita e un guadagno sono altamente probabili entrambi, ma non sicuri, si rileva la perdita, ma non il guadagno. A maggior ragione non si devono sopravalutare attività ed entrate e sottostimare debiti e spese. Il n. 3 riassume il principio della competenza economica secondocui i costi devono essere correlati con le entrate dell’esercizio, per associazione di causa ed effetto, ripartizione di utilità o altra ragione di imputazione (matching principle, in inglese; in italiano anche “principio di correlazione”). Tutti i costi sopportati per l’acquisizionedi un’entrata vanno identificati e imputati nel periodo contabile in cui l’entrata stessa è stata accertata. Il n. 5 va inteso nel senso di procedere alla valutazione dei beni non in monte, ma separati per categorie omogenee di beni cui il mercato attribuisca un medesimo valore. 5. A differenza dei criteri di valorizzazione, i principi dell’art. 2423 bis non sono mai derogabili, all’infuori di quello della consistency (n. 6), ma solo in casi eccezionali. Per l’assioma della prospettiva della continuazione dell’attività (n. 1), l’abbandono significa passare dal bilancio di esercizio ad altra specie di bilancio (di liquidazione ecc.).