PRESUNZIONE
Mezzo di prova alla stregua del quale, risalendo da un fatto noto ad uno ignoto, si suppone che determinati eventi si siano effettivamente realizzati o si siano svolti in un certo modo o siano noti alla generalità degli interessati. Vi sono tre tipi di presunzione: la prima è quella “semplice”, che aiuta il giudice a formare il proprio convincimento sulla base di elementi o circostanze di fatto gravi, precise e concordanti in base a regole dell’esperienza, desunte da ogni campo dello scibile. Gli altri due tipi, stabiliti (a differenza del primo) dalla legge, sono la presunzione relativa e, rispettivamente, assoluta. Quella “relativa” fissa una supposizione di massima, che tuttavia può essere vinta con la prova contraria, dimostrando, cioè, che la situazione reale è diversa da quella legislativamente presunta. La presunzione “assoluta” consiste in una supposizione che riveste, appunto tale natura, così da non consentire alcun dimostrazione in senso contrario da parte dell’interessato: in questo caso la statuizione della legge è determinante, quali che siano gli eventi concreti.