PRESTITO SU PEGNO

Operazione attiva già tipica dei monti di pietà e dei monti di credito su pegno (v. casse di risparmio; monti di credito su pegno di seconda categoria), regolata dagli artt. 37 e ss. del r.d. 25.5.1939 n. 1279, consistente nella consegna in garanzia di preziosi o di oggetti diversi al fine di ottenere in prestito una somma di denaro. Ai sensi della legge citata il prestito non deve essere superiore ai quattro quinti o ai due terzi del valore di stima dei beni pignorati a seconda che si tratti di oggetti preziosi o di oggetti diversi. L’istituto di credito autorizzato all’effettuazione di questa operazione bancaria deve consegnare al prestatario una polizza dalla quale risulti la descrizione dettagliata e il valore dell’oggetto costituito in pegno, la data di scadenza del prestito e gli interessi da corrispondere. Il tasso di interesse se non diversamente convenuto è quello stabilito dal regolamento interno del singolo istituto di credito. Se il costituente non restituisce alla scadenza la somma con gli interessi e gli eventuali accessori, gli oggetti sono messi all’asta con un avviso che deve rimanere esposto per almeno cinque giorni consecutivi prima del giorno fissato e fintanto che essi non vengano aggiudicati. Fino a questo momento il debitore può chiedere il riscatto o la rinnovazione. L’istituto o la banca deve tenere un registro dove annotare le generalità di chi concede il pegno, le generalità di chi lo estingue e una serie di altre indicazioni relative al pegno stesso. L’inosservanza di quest’obbligo costituisce reato e comporta per l’istituto la pena dell’ammenda e, nei casi di recidiva, la revoca all’abilitazione dell’esercizio pignoratizio. Le merci costituite in pegno possono essere sottoposte a sequestro in un procedimento penale. In questo caso però custode degli stessi sarà nominato l’istituto di credito. Nel caso in cui nel procedimento penale sia riconosciuto come proprietario un soggetto diverso dal costituente il pegno, quest’ultimo non potrà riottenere il possesso degli oggetti se non dopo aver dato la prova del pagamento all’istituto di credito della somma data a prestito, degli interessi e degli accessori. Con la riforma operata dal TUBC (artt. 48, commi 1 e 2, 152 e 155, comma 3), il credito su pegno di cose mobili continua a essere esercitato dalle banche già abilitate allo svolgimento di questa attività (art. 48, comma 1, TUBC). Anche le altre banche possono operare il credito su pegno senza che l’inizio dell’attività sia più subordinato all’autorizzazione della Banca d’Italia e alla licenza del questore ex art. 115 T.U.LP.S. (art. 48, comma 2, modif. dal d.lg. 1999/342 (v. licenza per le agenzie di prestito su pegno).

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