PRESTITO SINDACATO
Prestito concesso congiuntamente da un gruppo di banche e/o altri intermediari finanziari legati fra loro da specifi ci accordi, secondo una procedura simile a quella adottata nei sindacati di collocamento dei titoli (v. sindacato finanziario). La tecnica del prestito consortile (syndication) si è dapprima sviluppata sui mercati internazionali del credito, per poi trovare sempre più vasta applicazione anche in Italia. La sua diffusione, in particolare, è spiegata dal fatto che essa consente agli istituti di credito di concedere prestiti eccedenti il potenziale creditizio individuale, compresso da un coacervo di fattori di natura esogena (disciplina del limite massimo di fido accordabile al singolo cliente, disposizioni normative e vincoli di carattere statutario in materia di operazioni di impiego oltre il breve termine) ed endogena (sistema dei rischi aziendali ritenuto pro tempore più consono alle proprie caratteristiche strutturali e funzionali dei singoli istituti), permettendo così di soddisfare i crescenti fabbisogni finanziari delle imprese di maggiori dimensioni e di perseguire nel contempo un idoneo frazionamento dei rischi. Gli interventi bancari in pool non configurano una particolare struttura tecnica di prestito, dalle caratteristiche originali, ma rappresentano meramente un approccio alternativo di natura organizzativa alla soluzioneparziale da parte del sistema bancario di taluni problemi finanziari delle imprese, pubbliche e private, di dimensioni medio-grandi e degli operatori pubblici (Governi ed istituzioni ufficiali). Ciò significa che la casistica degli affidamenti oggetto delle convenzioni stipulate fra i membri del pool e dei contratti fraqueste ultime e i mutuatari è estremamente ampia, giacché essa contempla prestiti a breve o a medio termine, prestiti per cassa o di firma, prestiti in moneta nazionale o in valuta estera. Frequentemente, nella prassi delle singole banche, inoltre, tali affidamenti possono discostarsi dalle forme tecniche tradizionali di prestito; non è rara, p.e., la concessione di linee di credito composite, che prevedono impegni verso gli affidati a effettuare prestazioni di vario tipo, differenziate sotto il profilo economico-tecnico. Le banche che prendono parte ad un prestito sindacato sono articolati in una scala gerarchica e diversamente remunerati in relazione alle funzioni svolte ed alla quota di partecipazione. Si distinguono, in particolare: la banca leader (capofila nella terminologia italiana), talora affiancata da una (o più) banca co-leader; la banca manager e banca co-manager; la banca agente; (vedi sub b); le semplici partecipanti (partners). Le funzioni da svolgere sono sostanzialmente le seguenti: organizzazione del consorzio, che comprende l’analisi preliminare del rischio e della fattibilità dell’operazione e della contrattazione delle condizioni annesse; assunzione dell’impegno di sottoscrizione a fermo, corrispondente ad un credito di firma teso a garantire il buon esito dell’operazione con decorrenza dalla stipulazione del mandato fino alla firma del prestito; concessione del fido e fornitura del credito per cassa; amministrazione del prestito, consistente nello svolgimento di tutte le incombenze di natura contabile (raccolta delle quote delle banche partecipanti, incasso e riparto pro-quota degli interessi e dei rimborsi in linea capitale percepiti dal debitore). Il costo per il mutuatario ed il rendimento per le banche mutuanti è formato, oltre che dal tasso di interesse, da una serie di commissioni, che costituiscono in parte una remunerazioneper lo svolgimento delle sopracitate funzioni, in parte una forma di interesse. Anche se i termini adottati e la struttura delle singole commissioni possono differire da contratto a contratto, si hanno generalmente le seguenti voci: la commitment fee, diretta a compensare il consorzio per il mantenimento della disponibilità dei fondi; la management fee, spettante alle banche organizzatrici e, di norma, parzialmente retrocessa agli istituti accollantisi il rischio della sottoscrizione a fermo, la agency fee, corrisposta alla banca agente in contropartita del lavoro di amministrazione del prestito. Da un punto di vista strettamente giuridico, la duplice esigenza della ripartizione interna dei rischi e della gestione esterna e unitaria dell’operazione trova soddisfazione nello schema del mandato; la casistica delle configurazioni di mandato e delle pattuizioni collaterali è assai ricca, e consente di adeguare con notevole flessibilità le condizioni del pool alle specifiche esigenze delle banche partecipanti. La banca capofila, che dirige l’operazione verso l’esterno e il più delle volte agisce anche come banca agente, assume la veste di mandataria, mentre le altre banche partner quella di mandanti. Se il mandato conferito senza rappresentanza, la capofila agisce nel rapporto di finanziamento in nome proprio e sempre in nome proprio assume obblighi ed acquista diritti. Le banche partecipanti non hanno alcun vincolo contrattuale con il cliente mutuatario, ma sono tuttavia tenute a somministrare in tempo utile alla banca mandataria i mezzi monetari necessari per l’esecuzione del mandato e per l’assolvimento delleobbligazioni contratte in nome proprio. Se il mandato è conferito con rappresentanza, la capofila agisce sia in nome proprio (per la propria quota di partecipazione), sia in nome delle banche partecipanti, le quali pertanto contraggono diretti rapporti con l’affidato, assumendo nei suoi confronti obblighi e diritti. L’operazione in questo modo si fraziona, perché gli effetti (vantaggi ed oneri) si producono direttamente in capo a ciascuna banca; contestualmente, però, attraverso il mandato alla capofila, l’operazione conserva un profilo unitario, competendo ad essa la gestione dell’intera operazione. I finanziamenti in pool presentano una serie di vantaggi per le aziende prenditrici. Queste ultime, infatti, sono in grado di reperire fondi con scadenze anche assai differite e per importi considerevoli, in tempi sensibilmente brevi; esse, inoltre, non sono normalmente tenute a produrre garanzie reali, ma al massimo garanzie fideiussorie.