PRESENTAZIONE ALL'INCASSO
Attività diretta a ottenere il pagamento o l’accettazione di effetti, assegni e qualsiasi altro tipo di carta commerciale accompagnata da documenti (p.e. fatture). Normalmente tale attività viene svolta dalle banche a favore della propria clientela. Per il servizio fornito le banche richiedono il pagamento di una commissione determinata in forma percentuale rispetto alle somme riscosse, con un minimo per ogni titolo incassato. Molteplici sono le ragioni per cui si ricorre a questo sistema per incassare i propri crediti: non tutte le aziende posseggono un’adeguata organizzazione in grado di assicurare con celerità e poca spesa un tale servizio; spesso il creditore ritiene, attraverso l’intervento della banca, di esercitare una favorevole pressione sul debitore. Il servizio in esame può assumere anzitutto la forma di “servizio incasso”: le parti convengono che l’importo della rimessa sia accreditato nel conto corrente del cliente nel momento stesso della consegna del documento alla banca. In tal caso l’accreditamento è fatto alla condizione del “salvo buon fine” (v. salvo buon fine), ma la somma può essere resa disponibile o immediatamente o alla scadenza dell’effetto. Si parla, invece, di “servizio dopo incasso” quando le parti hanno convenuto che l’ammontare del credito sia messo a disposizione del creditore soltanto a incasso avvenuto (v. salvo incasso). In entrambi i casi titolare dei credito resta il cliente, diversamente da quanto avviene nello sconto bancario. La banca, una volta accettato l’incarico, è tenuta a presentare al pagamento o all’accettazione gli effetti o i documenti entro i termini di decadenza e di prescrizione previsti dalla disciplina dei singoli titoli. Essa, inoltre, ha l’obbligo di eseguire il mandato con la diligenza del buon banchiere, ma non assume alcuna responsabilità per la regolarità dei documenti esibiti; l’onere del controllo spetta, infatti, al debitore. Nel caso di presentazione di cambiali all’incasso, le banche incaricate usano inviare l’avviso di scadenza al debitore. Se nonostante l’avviso l’effetto non viene ritirato agli sportelli della banca, la presentazione viene effettuata a mezzo di pubblici ufficiali per le cambialiil cui mancato pagamento debba risultare all’atto di protesto. Eseguito il mandato, la banca dovrà inviare al suo mandante le somme incassateo accreditargliele nel suo conto corrente. Se, infine, la banca ha anticipato l’importo dei titoli all’incasso, l’anticipazione opera come causa di estinzione per compensazione dell’obbligo di trasferire ex mandato.