PRESCRIZIONE PRESUNTIVA
Istituto in base al quale, dalla circostanza che sia decorso un certo periodo di tempo, si trae la presunzioneche un debito sia già stato pagato o, comunque, si sia in altro modo estinto (artt. 2954-2956 c.c.). Sul piano processuale, la prescrizione presuntiva comporta uninversione dellonere della prova: il giudice, infatti, deve assolvere il debitore dalla domanda di pagamento, senza che lo stesso sia tenuto a provare il fatto che avrebbe determinato lestinzione del debito. Il creditore, dal canto suo, può soltanto cercare di ottenere dal debitore la confessione che il debito non è stato ancora pagato o, in mancanza, invitarlo a prestare giuramento decisorio.