PREMIO DI ASSICURAZIONE
Somma di denaro che l’assicurato deve versare all’assicuratore quale corrispettivo del rischio assunto da quest’ultimo. Il premio costituisce dunque l’oggetto dell’obbligazione dell’assicurato in esecuzione del contratto di assicurazione (v. assicurazione). Si determina in funzione di due elementi: l’equivalente matematico del rischio sopportato dall’assicuratore, più il caricamento costituito dalle spese e dalle quote utili. Entrambe queste voci sono calcolate in apposite tariffe, su basi percentuali, che debbono essere preventivamente approvate dall’autorità amministrativa. Il premio può essere unico, cioè pagato in unica soluzione, oppure periodico, cioè pagato periodicamente in relazione ai singoli periodi nei quali è suddiviso il rapporto assicurativo. Esso, inoltre, è indivisibile, onde deve essere corrisposto per intero anche nel caso in cui l’efficacia del contratto cessi nel corso di un singolo periodo di assicurazione. Il suo pagamento deve eseguirsi al domicilio del creditore, ma nella prassi assicurativa si è diffuso l’uso di erigere il premio al domicilio dei debitore. La copertura del rischio è in funzione del pagamento del premio; in mancanza, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente adempie l’obbligazione relativa, quando l’inadempimento riguarda il premio che deve essere corrisposto in unica soluzione o la prima rata; per l’inadempimento relativo alle rate successive, la legge stabilisce che l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. In entrambi i casi, inoltre, trattandosi di assicurazioni contro i danni, il contratto è risolto di diritto se l’assicuratore non agisce per la riscossione entro sei mesi dal giorno di scadenza; nell’assicurazione sulla vita, invece, la risoluzione di diritto del contratto avviene alla scadenza del termine di tolleranza previsto dalla polizza e i premi già pagati restano acquisiti all’assicuratore.