PRELAZIONE

Preferenza accordata a un soggetto nell’acquisto di un diritto. Nel caso di un bene che altri intenda alienare, il diritto di prelazione può nascere dalla legge o da un contratto e si configura come un diritto di credito, nel senso che la controparte, se decide di vendere la cosa può indirizzare la proposta a terzi solo dopo che il preferito (ossia il titolare del diritto di prelazione) l’abbia rifiutata. Diritti di prelazione di origine legale sono, p.e., quello dei coeredi nei confronti dell’erede che vuole alienare ad un estraneo la sua quota di eredità o parte di essa, quello del concedente di un terreno in enfiteusi di fronte all’enfiteuta che voglia vendere il proprio diritto, quello del coltivatore (mezzadro, colono ecc.) di fronte al proprietario che voglia vendere il fondo concesso (art. 8 l. 6.5.1965 n. 590). In tutti questi casi citati suol dirsi che la prelazione ha effetti reali, ciò significando che se il venditore aliena a terzi senza aver prima notificato la proposta di vendita al preferito, questi può riscattare dal terzo acquirente la cosa venduta (c.d. “diritto di retratto”). Diritto di prelazione di origine convenzionale è, p.e., quello del socio di una società per azioni, possessore appunto di azioni con diritto di prelazione (c.d. azioni privilegiate): se la società vorrà emettere nuove azioni egli sarà preferito nell’acquisto. Altra prelazione convenzionale è quella prevista negli statuti societari per la vendita di azioni o quote a favore degli altri soci. La prelazione può avere, anziché effetti reali, effetti soltanto obbligatori: il titolare del relativo diritto può ottenere solo il risarcimento del danno in caso di violazione. Con altra accezione si parla di cause legittime di prelazione quando a favore di alcuni creditori dello stesso debitore esista una garanzia specifica, come il pegno e l’ipoteca, o un privilegio. Nel caso del pegno e dell’ipoteca i beni su cui gravano tali diritti sono sottratti alla garanzia generica e sono destinati a soddisfare in via esclusiva, fino al completo esaurimento delle loro ragioni, i creditori muniti della prelazione; nel caso del privilegio tutti i beni del debitore sono soggetti all’esecuzione, ma, in sede di distribuzione del ricavato dalla vendita coatta, i creditori privilegiati, tenuto conto del rispettivo grado, sono preferiti a quelli c.d. chirografari.

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