POTERE LIBERATORIO DELLA MONETA

Capacità della moneta legale a corso forzoso di liberare da obbligazioni chi la offre in adempimento di un’obbligazione pecuniaria. Questo potere appartiene solo ai biglietti di banca e alla moneta di Stato aventi corso legale. Nel nostro Paese, per tutti gli altri strumenti di pagamento il potere di assolvere le obbligazioni dipende dal consenso del creditore. Nessuna legge infatti conferisce capacità liberatoria, p.e., agli assegni di conto corrente, anche se questi sono nella pratica abbastanza accettati come mezzo di pagamento. Nel nostro Paese questo principio è imposto dall’art. 1277 c.c. e l’adempimento con modalità diverse (principalmente la moneta bancaria, appunto, ma anche la cessione di crediti, il baratto) è liberatorio solo se c’è il consenso del creditore (artt. 1197 e 1198 c.c.). Peraltro la l. 2.7.1991 n. 197, (conv. del d.l. 3.5.1991 n. 143, “legge antiriciclaggio) sancisce una deroga al principio dell’art. 1277 c.c. L’art. 1 della legge, infatti, vieta in generale il trasferimento di denaro contante (oltre che di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera) a qualsiasi titolo per somme complessivamente superiori a lire venti milioni, consentendone però l’esecuzione mediante banche, BancoPosta e altri intermediari finanziari indicati dalla legge (all’art. 4) secondo certe formalità che hanno per obiettivo l’attività di prevenzione antiriciclaggio. Di conseguenza la previsione di ricorrere alla moneta legale fata dall’art. 1277 c.c. si applica all’adempimento delle obbligazioni pecuniarie di importo non superiore ai 20 milioni di lire (10.329,14 €), mentre per importi superiori è obbligatorio il ricorso alla moneta bancaria. V. anche: corso della moneta; moneta; strumenti di pagamento nell’e-commerce.

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Publication Ethics and Malpractice

Copyright © 2019 ASSONEBB. All Rights reserved.

Menu
×