PORTATORE

Possessore di un titolo di credito, che può esercitarne il diritto in base al semplice possesso (non è necessario cioè, che sul titolo sia indicato il suo nome) e mediante la presentazione. Titoli al portatore possono essere emessi soltanto nei casi stabiliti dalla legge, onde evitare che la loro eccessiva diffusione usurpi la funzione della carta moneta. il portatore di un titolo deteriorato, non più idoneo alla circolazione ma tutt’ora identificabile, può ottenere dall’emittente un titolo equivalente, mediante la restituzione del primo ed il rimborso delle spese. La denuncia provata di smarrimento dà diritto alla prestazione solo dopo decorso il termine di prescrizione del titolo stesso; tuttavia, se prima di tale decorso di tempo il debitore esegue la prestazione in buona fede, è liberato. Chi possiede azioni al portatore può, in caso di sottrazione o smarrimento, essere autorizzato dal tribunale ad esercitare i relativi diritti anche prima del decorso del termine di prescrizione. La distruzione del titolo dà diritto ad un duplicato o ad un titolo equivalente, a spese di chi lo richiede.

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