POLIZZA DI CREDITO COMMERCIALE
Strumento di mercato monetario simile, nei suoi tratti sostanziali, all’accettazione bancaria (pur non implicando l’utilizzo dello strumento cambiario), introdotto in Italia dalla Continental Bank ed Euromobiliare in occasione di una massiccia operazione di finanziamento a favore di Agip e Pirelli. La struttura dell’operazione è così riassumibile: la società x riceve dalla società y (in genere una banca o società finanziaria) un finanziamento, all’occorrenza rinnovabile, previo rilascio di un documento (inquadrabile civilisticamente come una ricognizione di debito in cui si riconosce debitrice di una certa somma, superiore a quella ricevuta per un importo corrispondente al rendimento assicurato alla società finanziatrice; il credito derivante da tale rapporto, accompagnato da una fideiussione bancaria, è destinato alla circolazione e viene normalmente venduto ad investitori istituzionali; la società finanziata pagherà alla scadenza l’importo indicato nel documento al possessore del documento medesimo, cioè a chi lo presenterà per il pagamento e risulti a ciò legittimato in base ai criteri in esso evidenziati. Dal punto di vista fiscale se la polizza è trattenuta fino alla scadenza, essa dà luogo redditi da capitale, nel caso invece che venga ceduta prima origina una plusvalenza. Per quanto concerne il regime fiscale proprio delle polizze di credito commerciale va notato quanto segue. Il reddito derivante dall’investimento in questo strumento finanziario costituisce reddito di capitale ai sensi dell’art. 41, lett. a) e h), d.p.r. 22.12.1986 n. 917. In caso di cessione della polizza il reddito relativo costituisce un ricavo da cessione di credito. Da ultimo, il reddito derivante dalla polizza è soggetto alla ritenuta del 12,5% di cui all’art. 26, ultimo comma, d.p.r. 1973/600. Nessuna ritenuta, ovviamente, sussiste, nell’ipotesi in cui detto reddito costituisca reddito d’impresa e non già reddito di capitale come richiesto dall’art. 26, ultimo comma, d.p.r. 1973/600, cit. Per quanto è relativo alle imposte indirette, le polizze di credito commerciale non sono soggette ad IVA in quanto si tratta di operazioni formalizzate in documenti di riconoscimento di debito. I proventi derivanti da tali strumenti finanziari si devono considerare esenti da tale imposta ai sensi dell’art. 10, n. 1, d.p.r. 26.10.1972 n. 633. La cessione delle polizze di credito commerciale non è soggetta ad IVA in quanto cessione di credito in denaro ai sensi dell’art. 2, d.p.r. 1972/633. Ai fini dell’imposta di registro tuttavia la lettera di riconoscimento di debito, essendo redatta in genere in forma di corrispondenza commerciale deve essere registrata solo in caso d’uso. L’atto fideiussorio è pure assoggettato ad imposta di registro solo in caso d’uso se redatto per corrispondenza commerciale. Le lettere di cessione del credito, se redatte per corrispondenza, devono essere registrate solo in caso d’uso, ma scontano in tale ipotesi l’imposta di bollo, essendo tutti gli atti in esame redatti nella forma della corrispondenza commerciale, l’imposta è dovuta solo in caso d’uso. La tassa speciale sui contratti di borsa non si applica a tali strumenti finanziari, in quanto i valoriscambiati non rientrano nella previsione normativa della tassa.