POLIZZA DI CARICO

Documento che, oltre alla funzione di ricevuta rilasciata dall’armatore o dal comandante della nave al caricatore attestante l’avvenuto caricamento della merce a bordo, ha altresì quella eventuale di documento probatorio del contratto di trasporto, ha la funzione di titolo di credito rappresentativo della merce viaggiante per mare e quella di titolo di consegna della merce stessa (bill of fading). Nei trasporti per via navigabile interna il vettore rilascia una polizza di carico fluviale, che ha la stessa disciplina della polizza di carico; la compagnia di navigazione può anche rilasciare una ricevuta fluviale che attesta la presa in consegna delle merci (come mezzo di prova per il venditore di aver assolto i suoi impegni); se emessa all’ordine, è soggetta allo stesso regime della polizza di carico. La polizza di carico è detta, nella pratica marittima, “valutata”, quando indica il valore della cosa trasportata; “aperta”, quando non indica alcun valore; “dall’interno”, se in essa è indicato un percorso fluviale o ferroviario fino al porto d’imbarco, oltre che il trasporto marittimo; “diretta”, se riguarda, in generale, un trasporto da eseguirsi da più vettori differenti e successivi o, quanto meno, su più di una nave, a mezzo di trasbordi intermedi; “ricevuta per l’imbarco”, se è emessa dall’armatore prima dell’imbarco della merce sulla nave vettrice, all’atto della consegna della stessa sulla banchina ai suoi incaricati o magazzinieri o anche prima, purché egli sia certo che la merce sia stata già consegnata dallo speditore a un vettore terrestre con l’esatta destinazione; “del porto”, se è emessa a firma del comandante o dell’agente dell’armatore, debitamente autorizzato, nel porto di carico, quando la merce e la nave già si trovino nel porto stesso e la merce sia stata effettivamente ricevuta in consegna dal comandante o dall’agente per essere imbarcata; “netta o pulita”, quando la merce appare in buono stato e la polizza non contiene riserve; “sporca”, se riporta osservazioni del comandante circa il cattivo stato della merce caricata; “di custodia”, se viene sottoscritta quando la merce già si trova nel porto di carico debitamente consegnata al comandante o all’agente autorizzato dall’armatore; “di trasbordo”, se prevede, all’infuori delle clausole stampate, il trasbordo durante il viaggio, a condizione tuttavia che l’intero viaggio sia effettuato sotto la copertura di una stessa polizza di carico. Il documento di cui si tratta costituisce un titolo particolarmente complesso dal punto di vista sia tecnico che giuridico. Una sua importante funzione si ricollega alla qualità di titolo rappresentativo della merce viaggiante. Il legittimo possessore ha diritto alla riconsegna delle merci descritte nella polizza e ha il diritto di disporne. Da ciò deriva che il possessore legittimo della polizza può eseguire sulla stessa le operazioni commerciali e finanziarie concernenti la merce (vendita, costituzione in garanzia ecc.), mentre essa è viaggiante.

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