POLITICA STRUTTURALE DELL'UE

La politica strutturale della Comunità è l’insieme delle azioni (“azioni strutturali”) dirette a ridurre i livelli di sviluppo tra le regioni e gli Stati membri dell’UE. Il fondamento delle azioni strutturali è negli artt. 158 e 159 CE (ex 130A e 130B TCE). Esse sono finanziate e realizzate tramite cinque strumenti finanziari: i quattro Fondi strutturali (Fondo sociale europeo - FSE; Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - FEOGA, sez. garanzia; Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR; Strumento finanziario di orientamento della pesca - SFOP) per le regioni e il Fondo di coesione - FCE per le disparità tra gli Stati membri. Il sistema degli interventi strutturali è stato ampiamente riformato secondo le proposte dell’Agenda 2000 dal regolamento(CE) n. 1260/99 adottato dal Consiglio dei Ministri del 21 giugno 1999.

1. Obiettivi. 1.a) Regioni. Per le regioni, prima della riforma ex Agenda 2000, il reg. (CE) n. 2052/86 prevedeva sette obiettivi per la politica strutturale (così numerati: 1. riequilibrio economico di regioni meno sviluppate; 2. riconversione economica delle aree industriali in declino; 3. lotta alla disoccupazione a lungo termine e agevolazione dell’entrate nel lavoro da parte delle giovani generazioni e delle persone a rischio di esclusione dl mercato del lavoro; 4. agevolazione all’adattamento degli operai ai cambiamenti industriali e dei sistemi produttivi; 5a. adattamento delle strutture agricole e della pesca; 5b. diversificazione economica delle aree vulnerabili; 6. aggiustamenti strutturali delle regioni del Nord-Europa con popolazione sparsa). Gli obiettivi sono stati ridotti a tre dall’art. 1 del reg. (CE) n.1260/1999 del Consiglio: 1. sviluppo e adeguamento delle regioni in ritardo di sviluppo; 2. riconversione economica e sociale delle aree con difficoltà strutturali; 3. adeguamento e ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione. Per l’obiettivo n. 1 intervengono tutti i Fondi: FESR, FSE, FEAOG, sezione “orientamento” e SFOP; per l’obiettivo n. 2 operano i soli FESR e FSE, mentre quest’ultimo è l’unico a operare nell’ambito dell’obiettivo n. 3 (art. 2 Reg.1260/99). Inoltre, i Fondi contribuiscono al finanziamento delle iniziative comunitarie e alla promozione di azioni innovative e di assistenza tecnica. Più specificatamente, l’obiettivo 1) intende promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo il cui prodotto interno lordo pro capite (calcolato in termini di standard di potere d’acquisto, in sigla spa) è inferiore al 75% della media dell’UE. Esso riguarda, inoltre, le regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d’oltremare, Azzore, Madera e isole Canarie) e le zone interessate dal precedente obiettivo 6, creato in seguito all’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia. Il 22,2% circa della popolazione totale dell’Unione dovrebbe essere interessata dalle misure adottate nel quadro di tale obiettivo. L’obiettivo 2 contribuisce a favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali diverse da quelle ammissibili all’obiettivo 1, riunendo i precedenti obiettivi 2 e 5b e altre zone che registrano problemi di diversificazione economica. Esso riguarda globalmente le zone in fase di mutazione economica, le zone rurali in declino, le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi e i quartieri urbani in difficoltà. Il 18% al massimo della popolazione dell’Unione può rientrare in questo obiettivo. Infine, l’obiettivo 3 riunisce tutte le azioni a favore dello sviluppo delle risorse umane al di fuori delle regioni ammissibili all’obiettivo 1. Tale obiettivo riprende i precedenti Obiettivi 3 e 4. Esso costituisce il quadro di riferimento dell’insieme delle misure prese nell’ambito del nuovo titolo sull’occupazione del Trattato di Amsterdam e della strategia europea per l’occupazione. 1.b) Stati membri. Per la riduzione di rilevanti disparità economiche e sociali tra gli Stati membri opera il Fondo di coesione-FCE, istituito nel 1993. Il concetto di coesione economica è stato introdotto con l’Atto unico europeo (1986). Il FCE era destinato ai soli Paesi (Grecia, Spagna, Irlanda e Portogallo) il cui PIL pro capite nazionale era inferiore al 90% di quello medio comunitario ed è diretto alla realizzazione di interventi strutturali per l’ambiente e per le infrastrutture dei trasporti.

2. Programmazione. Gli interventi finanziati dai quattro fondi (FEOGA, FESR, FSE, SFOP) sono concordati a livello comunitario con i singoli Stati in un Quadro Comunitario di Sostegno (QCS): articolato in assi prioritari. Questo documento definisce la strategia e le priorità di azione dei Fondi e dello Stato membro, i relativi obiettivi specifici, la partecipazione dei Fondi e le altre risorse finanziarie. È sulla base del QCS che vengono elaborati a livello subnazionale e regionale il Documento Unico di Programmazione (DOCUP) e uno o più programmi operativi (Programma Operativo Multiregionale-POM; Programma Operativo Regionale-POR). Gli interventi restano ancorati, da una parte, alla ripartizione del territorio comunitario in NUTS (nomenclatura delle unità territoriali per la statistica, dove NUTS I corrisponde al livello statale e NUTS II al livello regionale, e così a decrescere), dall’altra, per ciò che concerne l’obiettivo n. 1, alla concezione (peraltro non conforme al nuovo testo dell’art. 158 CE) che regioni sfavorite siano solo quelle con PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria. Viene previsto un periodo di transizione (phasing out) per quelle regioni che, precedentemente beneficiarie di interventi strutturali, non abbiano più le caratteristiche richieste nel nuovo periodo di programmazione.

3. Principi dell’azione strutturale. L’operatività dei Fondi è regolata da quattro principi (fissati nel 1989 e rafforzati dal reg. 1260/99): concentrazione (degli interventi sui tre obiettivi all’incirca secondo le percentuali indicate dall’art. 7 del reg. 1260/99), programmazione (l’azione congiunta della Comunità e degli Stati membri deve avvenire seguendo un processo di organizzazione, decisione e finanziamento effettuato per fasi successive su base pluriennale, descritto dal titolo II del reg.1260/99), complementarità e partenariato (gli interventi sono concepiti sono come complementari alle corrispondenti azioni nazionali o come contributi alle stesse e presuppongono concertazione tra la Commissione e le autorità competenti a livello nazionale. regionale o locale degli Stati membri per la preparazione, il finanziamento, la sorveglianza e la valutazione degli interventi: art. 8 reg. 1260/99) e addizionalità (gli interventi comunitari si aggiungono a quelli degli Stati membri e non possono sostituirsi alle spese a finalità strutturale pubbliche o assimilabili dello Stato membro:art. 11 reg. 1260/99).

4. Iniziative comunitarie (artt. 20-21 reg. n. 1260/99). A fianco degli interventi diretti dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione, operano le iniziative comunitarie ridotte a quattro: Interreg (incentiva la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale); Leader (promuove lo sviluppo rurale mediante le iniziative di gruppi di azione locale-GAL); Equal (mira allo sviluppo di nuove prassi per la lotta contro le discriminazioni e le disuguaglianze di qualsiasi tipo nell’accesso al mercato del lavoro attraverso le Partnership di Sviluppo); Urban (per il rilancio economico e sociale delle città e delle periferie in crisi). Esse sono finanziate con una quota del 5,35% degli stanziamenti disponibili per i quattro Fondi strutturali regionali.

5. Azioni innovatrici e assistenza tecnica (artt. 22-24 reg. n.1260/99). Altro gruppo di interventi sono quelli previsti dagli artt. 22-24 del regolamento n.1260/99 (v. azioni innovatrici e assistenza tecnica). Essi consistono nel finanziamento di azioni innovatrici (studi, progetti pilota e scambi di esperienze che contribuiscono all’elaborazione di metodi e pratiche innovativi intesi a migliorare la qualità degli interventi degli obiettivi) e di assistenza tecnica relativa alle misure preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo necessarie per l’applicazione del regolamento n.1260/ 99 (studi, compresi quelli di carattere generale, relativi all’azione dei Fondi; azioni di assistenza tecnica e scambi di esperienze e di informazioni; l’installazione, il funzionamento e il collegamento dei sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza e la valutazione; il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi in questo settore). Anch’essi sono finanziati con una quota dello 0,65% degli stanziamenti disponibili per i quattro Fondi strutturali regionali.

6. Dotazioni. La programmazione prevista (proposta della Commissione) copre un arco di 7 anni dal 2000 al 2006. Il totale delle dotazioni dei 4 Fondi strutturali nel settennio è programmato in 202,29 miliardi di € (391.684 miliardi di lire) e quello del Fondo di coesione in 18,63 miliardi di € (36.077 miliardi di lire) ripartiti in quote annue leggermente decrescenti. La dotazione globale dei quattro Fondi strutturali è destinata indicativamente per il 69,7% all’obiettivo 1, per l’11,5% all’obiettivo 2 e per il 12,3% all’obiettivo 3 e per uno 0,5% allo SFOP per interventi al di fuori dell’obiettivo1. Le iniziative comunitarie e le azioni innovatrici e di assistenza tecnica, finanziate dai Fondi strutturali, si ripartiscono rispettivamente il 5,35% e lo 0,65%.

7. Normativa di applicazione. Al regolamento del Consiglio 1260/99 sulla riforma dei Fondi strutturali, si è dato tra l’altro attuazione attraverso sia la decisione 1999/502/CE della Commissione, del 1° luglio 1999, che stabilisce l’elenco delle regioni interessate dall’obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006, sia la decisione 1999/503/CE della Commissione, del 1° luglio 1999, che stabilisce un massimale di popolazione per Stato membro nel quadro dell’obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006. Il quadro attuativo è infine completato da numerose decisioni che la Commissione ha adottato per la ripartizione delle risorse disponibili, oltre che dalla Comunicazione, del 1° luglio 1999, su “Fondi strutturali e coordinamento con il Fondo di coesione: Linee direttrici per i programmi del periodo 2000-2006” attraverso la quale la Commissione stabilisce alcuni orientamenti intesi ad aiutare gli Stati membri e le regioni nell’elaborare i propri piani di sviluppo, definendo le priorità comunitarie che dovrebbero riflettersi nelle strategie di programmazione per gli Obiettivi 1, 2 e 3 (v. Fondo di coesione - FCE).

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