PERTINENZA
Cosa posta in modo durevole al servizio o ad ornamento di un’altra per accrescerne l’utilità o il pregio, purché non ne costituisca parte integrante o elemento indispensabile per la sua esistenza, ma abbia carattere accessorio rispetto a quella principale. Il vincolo deve essere posto da chi è proprietario della cosa principale, ovvero da chi ha su di essa un diritto reale. Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale riguardano anche le pertinenze, a meno che non sia diversamente disposto. Le pertinenze, peraltro, possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici. La destinazione di una cosa a pertinenza non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore terzi. Se però la cosa principale è un bene immobile o un mobile registrato, terzi di buona fede non può opporsi diritto altrui sulle pertinenze se lo stesso non risulta da scrittura avente data certa anteriore. La cessazione della qualità pertinenza non è opponibile ai terzi quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.