PERSONA GIURIDICA
Soggetto dell’ordinamento giuridico che, pur differenziandosi sotto vari aspetti dalle persone fisiche, diviene, come queste ultime, titolare di diritti e di obblighi oltre che centro di imputazione di rapporti giuridici. La persona giuridica, pur essendo, come tale, una costruzione dell’ordinamento, si concreta in un organismo a base personale (v. associazione), o patrimoniale (v. fondazione), pubblico (Stato, Regioni, Province, Comuni edemi pubblici in genere) o privato (p.e. le società per azioni). Le componenti fondamentali non sono mai, tuttavia, esclusive l’una dell’altra, per cui il substrato di questa figura è sempre formato, al tempo stesso, dall’elemento sia personale che patrimoniale. La persona giuridica, però,non si identifica con le sue componenti fondamentali, poiché ha propri fini, capacità propria (eccettuata quella penale) di essere titolaredi rapporti giuridici e possibilità di esprimere le sue volizioni per mezzo di persone fisiche che della medesima sono organi, o individuali (come il sindaco nei Comuni, il presidente negli enti pubblici) o collegiali (come il Consiglio comunale o il Consiglio di amministrazione di una società di capitali o cooperativa). Il patrimonio della persona giuridica è autonomo, cioè separato da quello degli associati, soci, partecipanti o amministratori, e solo su di esso i creditori della medesima possono soddisfarsi. La soggettività della persona giuridica è riconosciuta dall’ordinamento o in base alla legge ed in via generale, come avviene per le società di capitali a seguito dell’iscrizione nelregistro delle imprese, oppure con specifico atto c.d. di “riconoscimento” da parte della pubblica autorità, come avviene per le associazioni e le fondazioni. Nel corso della loro esistenza le persone giuridiche possono trasformarsi ed estinguersi. Le persone giuridiche sono soggette a imposizione fiscale ai sensi del d.p.r. 29.9.1973 n. 598 (v. IRPEG).