PEGNO
Garanzia reale a favore del creditore su un bene mobile del debitore o di un terzo. La costituzione del pegno è un atto volontario che garantisce l’adempimento dell’obbligazione e si realizza con la consegna della cosa al creditore o ad un terzo, designato dalle parti, che la prende in custodia; trattasi quindi di un contratto reale. Oggetto del pegno possono essere cose mobili, crediti, altri diritti mobiliari e universalità di mobili. Il pegno serve a garantire soprattutto operazioni di piccolo prestito (v. prestito su pegno), anticipazioni (v. anticipazione bancaria), aperture di credito (v. apertura di credito). Il creditore pignoratizio ha il potere di sottoporre la cosa oggetto del pegno all’esecuzione forzata, anche se la stessa è uscita dal patrimonio del debitore, e in ciò consiste il c.d. diritto di sequela. Il creditore, inoltre, in caso di esecuzione forzata, ha il diritto di soddisfarsi sul ricavato dalla vendita del bene con preferenza sugli altri creditori, esercitando il suo diritto di prelazione; ma tale diritto è subordinato all’esistenza di una scrittura avente data certa e contenente l’indicazione del credito e del bene oggetto del pegno. È, invece, espressamente vietato il patto commissorio, ossia il patto con il quale si stabilisce che, in caso di inadempimento,il bene oggetto del pegno passi in proprietà del creditore; costui, però, può ottenere dal giudice l’assegnazione della cosa in pagamento. Gli effetti che derivano dalla costituzione del pegno sono molteplici. Innanzitutto il creditore ha diritto al possesso del bene, con il conseguente dovere di custodia e, se perde il possesso, può esercitare l’azione di spoglio; egli, però ha l’obbligo di non usare o disporre della cosa, e se viola quest’obbligo, il debitore può ottenere il sequestro della cosa. Se oggetto del pegno è un bene fruttifero, il creditore può tenere per sé soltanto i frutti, imputandoli prima alle spese ed agli interessi, poi al capitale. La cosa oggetto del pegno deve essere restituita quando il credito è stato interamente pagato. Può accadere che il bene dato in pegno perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore; questi, allora, può chiedere l’integrazione del pegno, mediante prestazionedi altra idonea garanzia, o l’immediato pagamento del suo credito. Analoga facoltà spetta al costituente che può anche chiedere al giudice l’autorizzazione a vendere il bene. Il pegno è indivisibile: infatti, anche se il bene oggetto della garanzia è divisibile ed anche se il creditosi divide per quote in seguito all’apertura della successione ereditaria, il pegno garantisce l’intero credito, fino al momento della totale estinzione della obbligazione. L’indivisibilità può, però, essere esclusa dall’accordo delle parti ed è generalmente esclusa nelle anticipazioni bancarie. A parte l’ipotesi normale di costituzione volontaria del pegno, vi sono casi in cui tale garanzia reale sorge direttamente dalla legge; si parla, allora, di pegno legale per indicare alcune figure giuridiche riconducibili più propriamente ai privilegi speciali (v. privilegio) mobiliari aventi natura possessuale, la cui disciplina si discosta da quella dettata per il pegno volontario.