PATTO LEONINO
Accordo in base al quale nelle società uno o più soci sono esclusi totalmente dalla partecipazione agli utili o alle perdite. Tale accordo, che può essere anche variamente mascherato, è nullo in quanto contrasta con il concetto e lo scopo della società, intesa ad attribuire ai soci la partecipazione agli aspetti sia positivi che negativi della vicenda sociale, contemporaneamente e inscindibilmente. Il patto leonino è contrario allo spirito societario, il quale, trattandosi di un contratto di collaborazione, implica che tutti í soci siano sullo stesso piano di parità, pur consentendosi una partecipazione agli utili differente per alcune categorie di azioni. Pertanto, il conseguimento degli utili e l’alea delle perdite non possono essere separati e debbono ripercuotersi, sempre e comunque, congiuntamente sulla posizione patrimoniale del socio, in proporzione al conferimento del medesimo.