PATTO COMMISSORIO
Accordo, vietato dalla legge con norma inderogabile (e quindi nullo) in base al quale il creditore, titolare di un diritto di pegno o di ipoteca, pattuisce con il debitore che, ove questultimo non adempia la sua obbligazione, la proprietà dei beni costituiti in garanzia passi automaticamente nel patrimonio del creditore. Con il divieto del patto commissorio il legislatore vuole evitare possibili soprusi ed arbitrii del creditore nei confronti della controparte che si trova in posizione più debole e verso la quale è rivolto il favore della legge. Onde poter soddisfare gli interessi del creditore e non infrangere il divieto del patto commissorio, i beni costituiti in pegno od ipotecati debbono essere fatti vendere, dal creditore, nelle forme (pubblicistiche) e con le procedure stabilite dalla legge, affinché la vendita si attui al più alto prezzo possibile. Il patto commissorio è nullo anche se posteriore alla costituzione dellipoteca o del pegno.