PATRIMONIO DISPONIBILE E INDISPONIBILE

Insieme dei beni non demaniali posseduti da un ente pubblico e utilizzati in connessione con i fini istituzionali dell’ente stesso. La distinzione fra beni del demanio e beni patrimoniali risiede nel fatto che i primi, elencati in via esemplificativa dall’art. 822 c.c., sono destinati a soddisfare una pubblica utilità in modo immediato e diretto, mentre i secondi (art. 826 c.c.) sono quelli sottoposti ad un uso pubblico mediato o semplicemente strumentale, in connessione con le stesse esigenze del pubblicoservizio a cui sono destinati. I beni patrimoniali di enti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni o altri enti non territoriali) sono implicitamente distinti dall’art. 828 c.c. in disponibili e indisponibili. Il codice civile tratta solo dei beni patrimoniali indisponibili: essi sono quei beni mobili o immobili destinati ad un pubblico servizio e che pertanto non possono essere sottratti alla loro destinazione, salvo che nei modi prescritti dalle leggi amministrative per tale cambiamento. I beni patrimoniali indisponibili quindi sono anch’essi soggetti al vincolo dell’inalienabilità e dell’imprescrittibilità, ma solo rispetto a fatti giuridici incompatibili con la loro destinazione. Essi non possono costituire una garanzia di tipo ipotecario o altro perché in tal modo si creerebbe un diritto reale sopra i beni indisponibili, in contrasto con il principio della loro inalienabilità. I beni patrimoniali disponibili sono invece commerciabili a tutti gli effetti e sono sottoposti alla stessa normativa dei patrimoni di enti privati: in particolare essi possono essere alienati, usucapiti e usati come garanzia dei creditori.

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