PATRIMONIO DI VIGILANZA
1. Il grado di patrimonializzazione rappresenta il primo presidio contro i rischi di mercato, una specie di cuscinetto contro i rischi di immobilizzo e le perdite inattese dall’azienda di credito ed è quindi fattore di sviluppo degli investimenti e strumento di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. Esso è oggi considerato una variabile molto importante, se non il principale punto di riferimento nelle valutazioni della Vigilanza bancaria in ordine alla stabilità delle singole banche e del sistema. Su di esso sono costruiti gli altri strumenti di vigilanza prudenziale, quali il coefficiente di solvibilità, i requisiti a fronte dei rischi di mercato, le regole sulla concentrazione dei rischi e sulla trasformazione delle scadenze. Alle dimensioni patrimoniali è connessa inoltre l’operatività in diversi comparti. La materia è regolata dagli artt. 53 sgg. e 65 sgg. TUBC, dal d.lg 27.1.1992 n. 87 (disposizioni in materia di conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari); dalla deliberazione CICR del 12.1.1994; dalla direttiva 89/299/CEE del 17.4.1989, concernente i fondi propri delle banche, modificata dalla direttiva 92/16/CEE del 16.3.1992 e dalla direttiva 91/633/CEE del 3.12.1991 recante disposizioni applicative relative alla direttiva 89/299/CEE; dall’Accordo di Basilea del 1988 sulla valutazione del patrimonio e sui coefficienti patrimoniali minimi delle banche, aggiornato ad aprile 1998 e dall’”Emendamento all’Accordo sul Capitale per incorporarvi i rischi di mercato” del gennaio 1996, aggiornato ad aprile 1998. Per le Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia v. il Tit. IV, cap.1.
2. Il concetto di patrimonio utilizzato dalla Banca d’Italia, secondo regole uniformi internazionali, è più ampio di quello corrente in economia aziendale. Si distingue un patrimonio di vigilanza individuale e un patrimonio di vigilanza consolidato.
2.a) Il patrimonio di vigilanza individuale è costituito dalla somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi che, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, possono entrare nel calcolo con alcune limitazioni. Gli elementi positivi che costituiscono il patrimonio devono essere nella piena disponibilità della banca, in modo da poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali. L’importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale. Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base più il patrimonio supplementare, al netto delle deduzioni. Le componenti positive del patrimonio di base. sono il capitale versato, le riserve, il fondo per rischi bancari generali e gli strumenti innovativi di capitale. Il totale di questi elementi, previa deduzione delle azioni proprie, dell’avviamento, delle immobilizzazioni immateriali, delle perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso, costituisce il patrimonio di base. Il patrimonio supplementare è costituito dai seguenti elementi, entro certi limiti predeterminati: le riserve di rivalutazione; gli strumenti ibridi di patrimonializzazione; i prestiti subordinati, il fondo rischi su crediti al netto delle minusvalenze nette su titoli e di altri elementi negativi, le plusvalenze o le minusvalenze nette sulle partecipazioni. Dalla somma del patrimonio di base e del patrimonio supplementare sono dedotti le partecipazioni, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e i prestiti subordinati detenuti nei confronti di banche e società finanziarie (questi due ultimi previo nulla osta della Banca d’Italia). Il patrimonio di base viene integralmente ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza. Gli strumenti innovativi di capitale possono però essere computati entro un limite pari al 15% dell’ammontare del patrimonio di base, comprensivo degli strumenti innovativi stessi, mentre l’eccedenza eventuale può essere computato nel patrimonio supplementare, come uno strumento ibrido di patrimonializzazione. Il patrimonio supplementare è ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza entro un ammontare massimo pari al patrimonio di base. Le passività subordinate sono computate nel patrimonio supplementare entro un limite massimo pari al 50 per cento del patrimonio di base. Il fondo rischi su crediti, al netto delle minusvalenze nette su titoli e degli altri elementi negativi, è computato nel patrimonio supplementare entro un limite massimo pari all’1,25% delle attività di rischio ponderate, calcolate ai fini del coefficiente individuale di solvibilità. Le plusvalenze nette su partecipazioni non possono essere computate nel patrimonio supplementareper un importo eccedente il 30 per cento del patrimonio di base. Il patrimonio di vigilanza individuale non può essere inferiore al capitale iniziale richiesto per l’autorizzazione all’attività bancaria. Le banche devono segnalare quattro volte all’anno i dati relativi al patrimonio di vigilanza in un’apposita sezione della matrice dei conti.
2.b) Il patrimonio di vigilanza consolidato è invece calcolato dagli enti creditizi o dalle società finanziarie posti a capo di gruppi creditizi. La struttura è analoga a quella del patrimonio di vigilanza individuale ed il computo avviene mediante differenziate procedure di consolidamento (globale, proporzionale o del patrimonio netto) a seconda dell’entità della partecipazione. Il patrimonio di vigilanza consolidato è costituito, oltre che dalle componenti del patrimonio di vigilanza individuale, dalle poste caratteristiche che risultano dalle operazioni di consolidamento (differenze negative o positive di consolidamento, differenze negative o positive che risultano dalla valutazionedelle partecipazioni al patrimonio netto, elementi patrimoniali negativi o positivi di pertinenza di terzi). Per il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato si applicano le medesime regole previste per il patrimonio di vigilanza individuale (se non è diversamente disposto). Le partecipazioni non elise nel processo di consolidamento sono detratte secondo i medesimi criteri previsti per il patrimonio di vigilanza individuale. Gli elementi di consolidamento dell’attivo e del passivo vanno calcolati in base ai metodi di consolidamento previsti dalla normativa sul bilancio applicando il metodo di consolidamento integrale alle controllate; il metodo di consolidamento proporzionale ai soggetti sottoposti a controllo congiunto. Il metodo del patrimonio netto si applica alle società bancarie e finanziarie partecipate in misura pari o superiore al 20% o comunque sottoposte a influenza notevole ai sensi dell’art. 36 del d.lg. 27.1.1992 n. 87 (ma la Banca d’Italia, se giudica che esistano situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante, può richiedere l’applicazione del metodo di consolidamento integrale o proporzionale) e alle imprese, diverse dalle società bancarie, finanziarie e strumentali, controllate dal gruppo bancario in modo esclusivo o congiunto ovvero sottoposte a influenza notevole sempre ai sensi del d.lg. 27.1.1992 n. 87. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese partecipate di dimensioni modeste misurate secondo certi parametri e, inoltre le SICAV (ma la Banca d’Italia può, con provvedimento specifico, prevedere l’inclusione delle SICAV nel gruppo bancario per motivi di sana e prudente gestione). La Banca d’Italia può inoltre richiedere sia alla capogruppo sia a una singola banca indipendente non appartenente a un gruppo bancario il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato anche con riferimento alla situazione e alle attività dei seguenti soggetti: a) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario ovvero la singola banca; b) società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano la capogruppo del gruppo bancario o la singola banca italiana, sempre che tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d’Italia; c) società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera precedente; d) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20 per cento, anche congiuntamente, dai soggetti di cui alle due lettere precedenti; e) società finanziarie diverse dalla capogruppo e dalle società di cui alla lett. b) precedente che controllano almeno una banca. La computabilità nel patrimonio di base consolidato degli strumenti innovativi di capitale è consentito solo in presenza di condizioni che garantiscano pienamente la stabilità della base patrimoniale del gruppo bancario. Vanno, inoltre, computate le riduzioni di valore connesse al “rischio paese”, quando richiesto. La verifica del risultato annuale e semestrale consolidato, ai fini della determinazione delpatrimonio di vigilanza di gruppo, è demandata agli stessi organi o soggetti cui è attribuito il controllo del risultato di periodo dell’impresa capogruppo. La capogruppo è tenuta ad emanare, nei confronti delle società componenti il gruppo bancario, le disposizioni necessarie per il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato. Per assicurare l’attendibilità dei dati è necessario che il gruppo sia dotato di un’adeguata organizzazione amministrativa e contabile e di idonee procedure di controllo. Il calcolo del patrimonio di vigilanza su base consolidata si effettua due volte l’anno, con riferimento alle date del 31 dicembre e del 30 giugno e le relative segnalazioni vanno trasmesse rispettivamente entro il 25 aprile e il 25 ottobre.