ORGANISMO D'INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OICR)

Acr. di: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio. Il TUF (d.lg. 1998/58) all’art. 1, lett. m), definisce organismi di investimento collettivo del risparmio il fondo comune d’investimento e la SICAV. La nozione di fondo comune d’investimento è da intendersi in senso ampio, e come tale riferibile ai fondi mobiliari aperti, ai fondi mobiliari chiusi e ai fondi immobiliari. Quanto alla categoria “fondi mobiliari aperti”, essa è comprensiva sia dei fondi mobiliari aperti c.d. “armonizzati”, ossia rientranti nella nozione di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) secondo le direttive 85/611/CEE e n. 88/220/ CEE, in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio, sia i fondi mobiliari aperti c.d. “non armonizzati”, ossia non compresi nella nozione di cui al testo della Direttiva.

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