ONLUS
Acr. di: Organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Sono Onlus le associazioni, i comitati, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: 1) lo svolgimento in via istituzionale di attività in uno o più dei settori di rilevante interesse sociale individuati tassativamente dal legislatore (p.e. assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, sport dilettantistico ecc.); 2) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; 3) il divieto di svolgere attività diverse da quelle tassativamente previste, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse; 4) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione; 5) l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi per la realizzazione delle attività istituzionali e connesse; 6) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di scioglimento, ad altra Onlus; 7) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; 8) la previsione di una disciplina uniforme del rapporto associativo volto ad assicurarne l’effettività; 9) l’uso, nella denominazione e nei segni distintivi, o nelle comunicazioni rivolte al pubblico, della locuzione/acronimo Onlus. La disciplina di questi enti è contenuta nel d.lg. 4.12.1997 n. 460. Accanto alle Onlus come sopra definite vi sono enti che sono definiti tali a prescindere dai requisiti statutari. Si tratta, tra gli altri, delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della l. 26.2.1987 n. 49, delle cooperative sociali di cui alla l. 8.11.1991 n. 381. Il reddito delle Onlus è determinato con gli stessi criteri stabiliti per tutti gli enti non commerciali, salve agevolazioni specifiche tra e quali, la più rilevante, quella per cui (a eccezione delle società cooperative) lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà non costituisce esercizio di attività commerciale. Sono inoltre esclusi dal reddito imponibile i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività direttamente connesse. Il venire meno dei requisiti previsti ai fini della qualificazione dell’ente come Onlus determina la perdita di tale qualifica, con conseguente sospensione del regime agevolativo oltre che, in taluni casi, con l’applicazione di sanzioni pecuniarie.