OMOLOGAZIONE

1. Provvedimento con cui l’autorità giudiziaria accerta o dichiara la conformità alla legge di determinati atti, previo esame della legittimità e/o anche del merito e/ o dei presupposti giuridici necessari a produrre certi effetti. Trova diverse applicazioni, p.e. per la separazione consensuale dei coniugi, per i provvedimenti di affiliazione, per il concordato fallimentare e di quello preventivo. Per gli atti di costituzione e per le modifiche degli atti costitutivi delle società di capitale e delle cooperative l’omologazione non è più richiesta dopo che la l. 24.11.2000 n. 340 ha modificato gli articoli del codice civile che la prevedevano.

2. Provvedimento con cui gli uffici tecnici di un’autorità amministrativa accertano e dichiarano se un certo manufatto, destinato a essere prodotto in serie, possiede i requisiti tecnici previsti dalla legge e ne autorizzano la produzione e il commercio. Ciò avviene p.e. per i veicoli a motore, le apparecchiature elettriche e radioelettriche, i fitofarmaci ecc.

3. Per metonimia, omologazione (detta anche omologa) sono dette la procedura di accertamento e dichiarazione e l’atto che ne riporta le decisioni.

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