OGGETTO SOCIALE
Attività economica-imprenditoriale che i soci di una società intendono svolgere in comune. Tale attività deve essere obbligatoriamente indicata nellatto costitutivodella società e può essere modificata in qualunque momento secondo le norme che disciplinano le modifiche dellatto costitutivo in base al modello societario prescelto. Lelemento in esame rappresenta in realtà il cosiddetto scopo- mezzodel contratto sociale, stipulato dalle parti (soci) per il raggiungimento dello scopo- fine che, come noto, consiste nella realizzazione e divisione degli utili (ai sensi dellart. 2247 c.c.). Loggetto sociale deve essere possibile, lecito e determinato e deve possedere tutti i requisiti essenziali, indicati dallart. 2082 c.c., al fine di poter concretizzare unattività dimpresa, (professionalità, economicità, organizzazione, destinazione alla produzione o allo scambio di beni o servizi). Affinché lattività imprenditoriale possa considerarsi svolta in comune dai soci, è necessario che la stessa sia giuridicamente imputabile alla società, quale soggetto autonomo e distinto dai soci che la compongono, anche se, in realtà, proprio questi ultimi sono i diretti interessati alleffettivo conseguimento delloggetto sociale. Limputazione suddetta avviene mediante la c.d. spendita del nome della società (ragione o denominazione sociale a seconda che si tratti di società di persone o di società di capitali e cooperative) da parte degli amministratori o comunque di chi agisce in nome e per conto della stessa.
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