NOVAZIONE
Modo non satisfattivo di estinzione delle obbligazioni. Ha fonte necessariamente contrattuale, in quanto la volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare, sia espressamente sia tacitamente, ma sempre in modo non equivoco. L’eliminazione della vecchia obbligazione è condizionata, peraltro, anche all’esistenza di un requisito oggettivo, che deve essere costituito dalla novità sostanziale dell’oggetto o del titolo della nuova obbligazione assunta. Per questa ragione la legge dispone che il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l’apposizione o l’eliminazione di un termine ed ogni altra modificazione accessoria dell’obbligazione non producono novazione. La legge stabilisce la sorte delle garanzie (pegno, ipoteca, privilegio) che assistono il credito novato, disponendo che, ove non sia diversamente convenuto, le stesse si estinguano. Per quanto riguarda gli effetti novativi sul rapporto di provvista in caso di emissione di titoli di credito, l’art. 58 r.d.l. 21.12.1933 n. 1736 (l.ass.) dispone che l’azione derivante dal rapporto che ha dato causa all’emissione o alla trasmissione dell’assegno permane, salva la prova che vi fu novazione. La novazione va intesa anche in senso soggettivo e si ha quando muta uno dei soggetti del rapporto obbligatorio. In tal caso sono alla stessa applicabili le norme proprie della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo. Se al debitore originario non se ne sostituisce un altro, ma allo stesso si aggiunge un nuovo soggetto, la novazione si dice cumulativa.