NORME UNIFORMI BANCARIE

Condizioni generali dei contratti bancari, elaborate dall’ABI con la collaborazione di quasi tutte le imprese bancarie al fine di uniformare le condizioni praticate dalle stesse per le operazioni ed i contratti conclusi con la propria clientela. Tali norme rientrano fra le fonti di produzione del diritto bancario prodotte nell’ambito dell’autonomia negoziale delle imprese del settore le quali, in virtù della posizione di forza contrattuale che possiedono nei confronti dei clienti, predispongono unilateralmente ed in via preventiva il contenuto dei contratti. La natura giuridica delle norme suindicate è da sempre oggetto di discussione. A fronte dell’orientamento, rimasto minoritario, circa l’efficacia normativa delle stesse fondata su una presunta consuetudine, si contrappone l’orientamento prevalente che attribuisce a tali disposizioni efficacia vincolante per il cliente solo con l’inserimento nel contratto sottoscritto dallo stesso. Si tratterebbe di semplici condizioni contrattuali sottoposte alla disciplina di cui all’art. 1341 c.c., non idonee però, nonostante la ripetizione e l’uniformità delle stesse, ad integrare gli estremi della consuetudine quale fonte di diritto. Infatti, come noto, le consuetudini giuridicamente rilevanti si basano sulla costante ed uniforme ripetizione di un comportamento, per un determinato periodo di tempo, da parte di una generalità di soggetti nella convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente obbligatorio. Invece, nel caso delle norme uniformi bancarie, nonostante la presenza dell’elemento oggettivo comportamentale, manca l’elemento soggettivo (opinio iuris et necessitatis), in quanto i clienti delle banche accettano le clausole loro proposte in quanto privi di forza contrattuale ma nella consapevolezza che le stesse non riproducono un predeterminato obbligo giuridico vincolante. Fra le n.u.b. più importanti possiamo ricordare le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi, normalmente contenute all’art. 7 dei contratti bancari di conto corrente, le quali danno luogo al fenomeno dell’anatocismo, in contrasto con l’art. 1283 c.c. e perciò dichiarate illegittime dalla giurisprudenza; l’art. 2 dei contratti inerenti le cassette di sicurezza, tacciato ripetutamente di nullità dalla giurisprudenza della S.C. per violazione dell’art. 1229 c.c.

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