MUTUO RICONOSCIMENTO
Principio secondo il quale ogni Stato membro è tenuto ad accettare i prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in qualsiasi altro Paese comunitario, anche se tali prodotti rispondono a prescrizioni tecniche parzialmente diverse da quelle imposte dalle regolamentazioni dello Stato importatore. La Comunità, infatti, in materia di libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali è orientata ad armonizzare le legislazioni degli Stati membri per taluni obiettivi essenziali, mentre, per gli altri, si basa sul riconoscimento reciproco della normativa di ciascuno Stato membro, che, peraltro, è tenuto a rispettare i requisiti minimi fissati a livello comunitario. L’art. 100B, introdotto nel TCE dall’Atto unico europeo prevedeva che nel corso del 1992 la Commissione procedesse ad un inventario delle disposizioni nazionali che rientrano nella sfera dell’art. 100A (ora 95 TCE; v. ravvicinamento delle legislazioni) e che non sono state oggetto di armonizzazione ai sensi di detto articolo. Sulla base dell’inventario della Commissione, il Consiglio, a maggioranza qualifi cata, su proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento Europeo e previa consultazione del Comitato Economico e Sociale, potrà decidere che talune disposizioni in vigore in uno Stato membro siano riconosciute come equivalenti a quelle applicate da un altro Stato membro. Il principio del mutuo riconoscimento delle legislazioni degli Stati membri è destinato ad acquistare uno spazio sempre maggiore in quanto le divergenze normative nazionali vanno attenuandosi data la loro spontanea convergenza verso un comune standard europeo. Esso verrà largamente utilizzato in ambito comunitario per l’abolizione delle barriere tecniche. Per quanto riguarda i servizi, in particolare bancari, finanziari e assicurativi, il principio del mutuo riconoscimento implica che gli enti creditizi di uno Stato membro possano operare, a partire dal 1°.1.1993, in tutti gli altri paesi della Comunità esportandovi i propri prodotti e prestandovi i propri servizi in base alle norme, alle tecniche e alle modalità osservate nel proprio paese.