MUTUO DI SCOPO
Contratto con il quale una parte, mutuante, si obbliga ad apprestare dei mezzi finanziari all’altra, mutuatario, che, a sua volta, si impegna ad impiegarli per il raggiungimento di una determinata finalità, oltre che a restituire tante cose della stessa specie e qualità di quelle ricevute ed a corrispondere gli interessi nella misura legale o, se espressamente pattuita per iscritto, nella misura convenzionale. La finalità da perseguire rientra quindi nella fattispecie negoziale e ne costituisce elemento integrante, assumendo rilevanza per entrambi i contraenti: per il mutuante la realizzazione dello scopo è condizione per l’erogazione del mutuo e per il mutuatario è presupposto per la stipulazione del contratto. La rilevanza della destinazione specifica della somma oggetto del contratto si manifesta anche nel corso del rapporto contrattualee influisce sulla disciplina del contratto, tanto che la mancata realizzazione dello scopo o la distrazione delle somme dalla loro destinazione costituisce inadempimento idoneo a provocare la risoluzione del contratto. A conferma della rilevanza dello scopo quale elemento determinante del contratto non sono infrequenti i casi di mutui erogati solo a seguito della realizzazione dello scopo e a titolo di rimborso. A seconda che la finalità alla cui realizzazione deve essere destinata la somma data a mutuo sia prevista dalla legge ovvero pattuita convenzionalmente tra le parti, si distingue tra mutuo di (o con) scopo legale e mutuo di (o con) scopo volontario. Sulla natura giuridica del mutuo di scopo sono noti due diversi orientamenti. Il primo riconduce il contratto, nella duplice forma di mutuo di scopo legale e volontario, alla fattispecie del contratto di mutuo disciplinata dal codice civile, precisando che il vincolo di destinazione della somma comporta l’applicazione di una disciplina ulteriore, prevista dalle diverse leggi speciali in tema di credito speciale, che si aggiunge a quella del codice, senza che si dia vita ad una figura contrattuale autonoma rispetto al contratto di mutuo. Secondo un altro orientamento, il mutuo di scopo è una figura contrattuale autonoma, che si differenzia dal contratto di mutuo sotto vari aspetti: diversa è la causa del contratto, che nel mutuo di scopo legale è il godimento della cosa per il raggiungimento di un determinato scopo; diverse sono le prestazioni del mutuatario che è tenuto non solo alla restituzione del tantundem (v. mutuo) ma anche alla realizzazione dello scopo previsto; diversa la struttura del contratto, che qualifica il mutuo come contratto reale ed il mutuo di scopo come contratto consensuale; diversa la legittimazione a contrarre, in quanto nel mutuo di scopo e, in particolare, nel mutuo di scopo legale, il credito può essere erogato solo dall’ente che per legge è autorizzato a svolgere la funzione creditizia in un determinato settore e solo a favore degli operatori di quel determinato settore e, spesso, qualificati da appositi requisiti. Al mutuo di scopo legale è poi riconosciuta tipicità legislativa sulla base della normativa ricavata dalle singole leggi speciali in materia di credito speciale (credito alberghiero, industriale, navale); il mutuo di scopo volontario è invece considerato contratto atipico. Con riferimento alla funzione economico-sociale, il mutuo di scopo appartiene alla più ampia categoria dei contratti di finanziamento o contratti di credito.