MTS
Acr. di: Mercato Telematico all’ingrosso dei titoli di Stato (anche abbrev.: Mercato all’ingrosso dei Titoli di Stato). Mercato telematico attivato nel maggio del 1988 (prima in via sperimentale, poi a titolo definitivo) e privatizzato nel 1997 (v. avanti sub Privatizzazione dei mercati).
1. Ordinamento prima della privatizzazione. L’istituzione è stata motivata dalla necessità di arginare la grave crisi di illiquidità attraversata dal comparto dei titoli pubblici, grazie alla predisposizione di una cornice regolamentare entro la quale far confluire le contrattazioni sui titoli stessi, in un contesto di maggiore efficienza rispetto alle forme di mercato preesistenti (quello ufficiale di borsa e quello “ufficioso”, originato dagli scambi diretti fra operatori). Tale crisi, infatti, se da un lato fu favorita da circostanzecontingenti, sintetizzabili nel mutamento delle aspettative sull’andamento dei tassi d’interesse, dall’altro trovava le sue ragioni di fondo in fattori strutturali relativi alle carenze del mercato sotto i profili dello spessore e della trasparenza degli scambi oltre che della professionalità degli operatori. Lo MTS circoscritto al titoli emessi o garantiti dallo Stato, quotati e non quotati, ha preso l’avvio dall’emanazione di una serie di provvedimenti attuativi che hanno riguardato, in particolare, l’abolizione di alcune distorsioni di natura fiscale legate all’onerosità dei fissati bollati (d.l. 29.12.1987 n. 533, poi sostituito dal d.l. 14.3.1988 n. 70), la rimozione degli ostacoli di tipo giuridico-istituzionale (d.p.r. 29.12.1987 n. 556), con particolare riferimento al divieto di formare listini ufficiali di prezzi fuori delle Borse valori sancito dalla legge del 1913, e la precisazione delle modalità di funzionamento ed organizzative del mercato (d.m. 8.2.1988). Esso deve la sua natura tipicamente all’ingrosso alla previsione di un ammontare minimo (5 miliardi) per le singole operazioni ed è incentrato su una struttura articolata di operatori, composta da due gruppi di soggetti - firmatari di una convenzione atta a disciplinare gli aspetti operativi del mercato aventi compiti e requisiti diversi: i primary dealers e i dealers. I primi sono impegnati a formulare, in via continuativa e tramite circuito telematico, proposte impegnative di acquisto e vendita per almeno cinque titoli - poi elevati a sette - e sono tenuti quindi a “fare il mercato” espletando attività tipiche del market maker. Possono essere rappresentati da aziende ed istituti di credito, commissionarie di borsa e società finanziarie di intermediazione mobiliare, e sono soggetti a controlli di varia natura (iscrizione in apposito elenco, rispondenza a precisi requisiti patrimoniali, di spessore delle transazioni effettuate e di onorabilità e professionalità degli amministratori) oltre che a rigorosi obblighi informativi. Questi ultimi, in particolare, si concretano nella trasmissione alla Banca d’Italia e alla Consob di dati afferenti ai prezzi e ai quantitativi, in forme tali da consentire alle autorità monetarie l’attivazione di un efficiente sistema di elaborazione e pubblicazione in termini aggregati delle informazioni raccolte. I primary dealers agiscono tra di loro ovvero in contropartita dei dealers, i quali possono indifferentemente essere rappresentati da aziende e banche, società finanziarie, compagnie di assicurazione e società di gestione di fondi comuni d’investimento; essi si differenziano dagli operatori principali in quanto non hanno obblighi riguardanti le quotazioni di prezzi impegnatividi acquisto o vendita, e sono tenuti, in base ai regolamenti di attuazione della legge di riforma del mercato mobiliare (l. 2.1.1991 n. 1), a trasmettere gli ordini di compravendita alle banche e alle SIM autorizzate all’esercizio dell’attività di negoziazione. Se ne ricava l’esistenza di un regime di controlli meno stringente rispetto a quello cui sono soggetti i primary dealers, essendo quello patrimoniale l’unico requisito discriminante per assumere la qualifica di dealers (patrimonio netto non inferiore a 5 miliardi). Per garantire adeguate condizioni di competitività dell’intero mercato, è previsto che il gruppo dei dealers e dei primary dealers debbano essere complessivamente composti da almeno 30 soggetti, dei quali almeno 10 dotati dello status di primary dealer, e che debbano essere caratterizzati da condizioni di notevole flessibilità sotto il profilo della libertà di entrata ed uscita. Le finalità di tipo macroeconomico perseguite con l’avvio del mercato telematico dei titoli di Stato riguardano sia una più agevole gestione del debito pubblico, sia una conduzione più efficace della politica monetaria, attraverso la formazione di una struttura di operatori nei confronti dei quali la banca centrale possa meglio sviluppare i propri interventi di mercato aperto e, di conseguenza, l’intera politica dei controlli diretti. Da un punto di vista microeconomico, invece, l’obiettivo è quello di creare le condizioni affinché gli operatori possano procedere con maggiore prontezza ad aggiustamenti dei portafogli in presenza di mutamenti nelle aspettative o nelle preferenze.
2. Privatizzazione del mercato. Nell’ambito del processo di privatizzazione dei mercati che ha riguardato la borsa e il mercato secondario all’ingrosso dei titoli di Stato e degli strumentiderivati su titoli di Stato, con decreto 18.4.1997 il Ministero del Tesoro ha costituito le società MTS spa e MIF spa, poi cedute a intermediari privati. Con successivo decreto del 30 giugno 1998, il Tesoro ha autorizzato MTS spa alla gestione del mercato dei titoli di Stato (italiani ed esteri, in vista dell’avvio dell’Unione monetaria europea), ed ha approvato il relativo regolamento. Per motivi di carattere organizzativo, l’operatività ha preso avvio dal successivo mese di agosto. Sul mercato MTS sono negoziabili i titoli emessi dallo Stato italiano, da Stati esteri e da enti sovranazionali e da ultimo, emissioni bancarie caratterizzate da elevata liquidità.
3. Strumenti negoziabili e segmenti del mercati. Tra gli strumenti negoziabili sono incluse anche parti che danno diritto alla riscossione futura degli interessi (il foglio cedole) e del capitale a scadenza (il manto), rendendo quindi negoziabile l’operazione di coupon stripping. Sentiti gli operatori principali, la società di gestione MTS spa individua i titoli ammissibili a quotazione curandone la diversificazione delle specie (per liquidità, scadenza e caratteristiche tecniche) e per rappresentatività del mercato, anche in relazione alla composizione dei panieri dei contratti future negoziati nei mercati regolamentati, in modo che tutte le tipologie di titoli di Stato italiani siano rappresentate nelle negoziazione a pronti. Gli strumenti finanziari sono negoziati sulla base dei quantitativi minimi fissati per ciascuna specie da MTS spa nel rispetto delle disposizioni emanate dal ministro del Tesoro (art. 61 TUF). L’MTS si divide in tre segmenti: MTS cash (mercato cash); MTS Pct su cui si negoziano i contratti pronti contro termine (v. Mercato dei pronti contro termine sui titoli di Stato-MTS Pct); MTS strips, su cui si negoziano prodotti strip.
4. Intermediari ammessi. Alle negoziazioni possono essere ammessi banche, imprese di investimento ed anche altri soggetti individuati dal ministro del Tesoro, diversi dagli intermediari autorizzati quali in particolare società di gestione del risparmio e imprese di assicurazione. La Banca d’Italia e il Ministero dell’economia e delle finanze sono ammessi di diritto. Gli intermediari autorizzati possono essere ammessi alle negoziazioni a condizione che aderiscano al servizio di compensazione e liquidazione dei contratti, siano dotati di una struttura organizzativa adeguata, possiedano un patrimonio netto pari almeno a 20 miliardi di lire (dieci milioni di euro) ed abbiano stipulato nell’anno solare precedente l’ammissione contratti di compravendita di titoli di Stato pari ad almeno duemila miliardi di lire (un milione di euro). Gli operatori ammessi alle negoziazioni sono tenuti inoltre al rispetto di specifici obblighi quali il rispetto delle norme del Regolamento e delle condizioni di trasparenza e la diffusione di dati e notizie. Gli operatori che ne facciano richiesta inoltre possono essere iscritti nel Registro degli operatori principali. Essi hanno l’onere di mantenere condizioni competitive di prezzo e svolgere scambi quantitativamente e qualitativamente significativi; allo scopo devono garantire un’assidua presenza operativa attraverso quotazioni in acquisto e in vendita su tutti gli strumenti finanziari assegnati per prezzi e importi coerenti con le condizioni generali di mercato e mantenere differenziali di prezzo (in acquisto e in vendita) non superiori al livello massimo comunicato da MTS spa. L’iscrizione nel Registro comporta l’impegno di formulare, per non meno di sei mesi, in via continuativa e nel rispetto degli orari fissati, proposte di acquisto e vendita in ordine alle specie di strumenti finanziari assegnati (tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’effettiva concorrenza tra gli operatori principali) da MTS spa a ciascun operatore principale. L’iscrizione nel Registro degli operatori principali è subordinata al rispetto di taluni requisiti legati all’entità del patrimonio, all’ammontare di titoli negoziato e alla struttura organizzativa. Con riferimento alle tipologie di contratti, sul mercato MTS possono essere eseguite compravendite a pronti e a termine e pronti contro termine. Le proposte di negoziazione, da formularsi solo per importi pari al lotto minimo negoziabile (2,5 milioni di euro) o suoi multipli, possono essere effettuate esclusivamente dagli operatori principali, salvo che MTS spa (alla quale compete di vigilare sull’andamento delle negoziazioni e verificare il rispetto del Regolamento oltre che di adottare tutti gli atti necessari al buon funzionamento del mercato) abbia stabilito diversamente.