MORA DEL DEBITORE
Ritardo ingiustificato del debitore nell’adempimento dell’obbligazione. Perché si abbia la “mora” devono verificarsii seguenti presupposti: deve trattarsi di un credito il cui termine di adempimento sia scaduto; il ritardo deve essere imputabile al debitore; è necessaria la c.d. costituzione in mora. Il creditore manifesta al debitore l’intenzione di pretendere l’adempimento con una intimazione che può effettuarsi per mezzo dell’ufficiale giudiziario,o essere fatta per iscritto senza bisogno di formule sacramentali. Vi sono, tuttavia, casi in cui il debitore è in mora senza bisogno di alcuna attività del creditore. Ciò avviene quando si tratta di obbligazioni a termine da eseguirsi presso il domicilio del creditore, ed il termine sia scaduto; se il debito deriva da atto illecito (nel qual caso si incorre nella mora fin dal momento in cui l’atto fu compiuto), e infine qualora il debitore dichiari per iscritto di non voler adempiere. Per effetto della mora il rischio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione passa in capo al debitore, che è quindi tenuto ad indennizzare il creditore anche delle conseguenze imprevedibili verificatesi dopo la mora; il debitore è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal creditore a causa del ritardo. Per le obbligazioni pecuniarie sono previsti i c.d. interessi moratori, corrisposti senza che il creditore debba dimostrare di aver subito pregiudizio. Qualora questi dimostri di aver subito un danno maggiore, dovrà essere tenuto indenne anche da lui. La costituzione in mora determina pure l’interruzione della prescrizione del diritto del creditore. Se le parti d’accordo decidono, esplicitamente o implicitamente, che la mora si debba considerare come non avvenuta, si ha la c.d. “purgazione della mora” (p.e.la mora viene purgata con la novazione che estingue un’obbligazione creandone un’altra). Con la purgazione della mora, cessano gli effetti di essa non cadendo però nel nulla quelli che già si siano verificati. Lo stesso scopo dellapurgazione può essere ottenuto con la rinuncia agli effetti della mora.