MORA DEL CREDITORE
Rifiuto ingiustificato del creditore di ricevere la prestazione offertagli dal debitore. Essa ricorre, altresì,quando il creditore omette di compiere gli atti preparatori per il ricevimento della prestazione (p.e., mettere a disposizione i locali per ricevere la merce). La mora del creditore, a differenza di quella del debitore (v. mora del debitore), non si sostanzia in un illecito civile, in quanto il creditore è solo tenuto a rendere possibile l’adempimento dell’obbligo da parte del debitore. Infatti l’ordinamento non può consentire che il debitore, per adempiere, rimanga alla mercé del creditore. Affinché questi sia in mora è necessario che il debitore faccia offerta di adempiere la propria obbligazione. Tale offerta deve essere “solenne”, cioè compiuta da un pubblico ufficiale nei modi previsti dall’art. 1208 c.c. oppure “secondo gli usi”; la prima, a sua volta, è “reale”, cioè effettiva e concreta, se l’obbligazione ha per oggetto denaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore; se invece si tratta di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l’offerta formale consiste in una intimazione a riceverle; nel caso, infine, di beni immobili, consiste in una intimazione a prenderne possesso. Eseguita l’offerta, il creditore che senza giustificato motivo non accetta la prestazione si considera in mora, per effetto della quale: il rischio dell’impossibilità della prestazione resta a carico del creditore; non sono più dovuti interessi; il creditore è tenuto a risarcire gli eventuali danni derivanti al debitore per la mora e deve rimborsare le spese fatte per la custodia e la conservazione della cosa.