MONTI DI PIETÀ

Istituzioni storiche, risalenti al Medioevo, per il credito su pegno di importo anche minimo a modico interesse a favoredei poveri per contrastare l’usura e alleviare l’indigenza. Compaiono in Lombardia e negli Stati della Chiesa nel Quattrocento, sicuramente dopo il 1460, per iniziativa quasi spontanea ma sotto l’impulso e la guida di uomini di Chiesa, in specie di fra Bernardino da Feltre. Il primo Monte in ordine di tempo è stato quello di Perugia del 1463, cui altri seguirono. Tra i sopravvissuti fino ai giorni nostri ci sono il Monte di Milano, fondato nel 1483 e ufficialmente riconosciuto da Ludovico il Moro, Duca di Milano e quello di Pavia, fondato nel 1493 proprio da fra Bernardino da Feltre (diventati rispettivamente Banca del Monte di Milano e Banca del Monte di Pavia e Bergamo fuse nel Banca del Monte di Lombardia, confluita nella Banca regionale europea nel 1995 del gruppo Banca lombarda e piemontese). Nel Cinquecento è la stessa Chiesa promuovere l’organizzazione dei Monti di pietà. Con tempo questi prendono anche a operare a favore di artigiani e di commercianti e assorbono talvolta i monti frumentari per gli agricoltori. Questi Monti esercitavano il prestito su pegno, dapprima gratuitamente, ma presto a tassi variabili dall’8% al 15%, misura a quel tempo ritenuta modica. Ciò aveva ridestato l’antica disputa dei canonisti sulla liceità dell’interesse, sostenendo alcuni che all’esercizio del prestito oneroso su pegno si opponeva il divieto dell’usura. Il punto venne tuttavia risulto dal Concilio Lateranense nel senso che i Monti potevano percepire interessi per coprire le spese di amministrazione e aumentare i fondi destinati ai prestiti. Papa Leone X aveva perciò emanato nel 1515 una bolla di riconoscimento dei Monti. All’estero, nei Paesi cattolici i Monti compaiono relativamente tardi (nel Settecento) e non hanno avuto grande diffusione. Nei Paesi protestanti sorgono istituti simili ai Monti, ma come quasi-banche prevalentemente per il credito ad artigiani e commercianti, senza la missione caritatevole dei Monti italiani. In epoca moderna la provvista dei Monti era costituita da donazioni di benefattori, ma alcuni praticavano anche la raccolta di depositi, cauzionali e non, con o senza interesse, ciò che affiancava in Italia alla missione benefica anche quella di una primitiva intermediazione creditizia. Fino al Settecento i Monti sono disciplinati solo dai propri statuti. Con l’Ottocento nel nostro Paese essi vengono fatti rientrare nel novero delle opere pie e degli istituti pubblici di beneficenza e assistenza (come tali vengono classificati dalla l. 9.8.1862 n. 753), fino alla l. 4.5.1898 n. 169 che, senza modifi carne la base caritatevole, innova definendo i Monti istituti misti di beneficenza e di credito. Una prima distinzione tra Monti di dimensioni maggiori dagli altri è stata poi fatta dal r.d.l. 14.6.1923 n. 1396 e da successivi provvedimenti,che assimilavano per certi versi i primi alle Casse di risparmio (q.v.). Questa assimilazione diventa completa col TUCR (r.d. 1929/967) e dal successivo regolamento di attuazione (r.d. 5.2.1931 n. 225) che assoggettano i Monti che “per il rilevante ammontare dei depositi fruttiferi da essi ricevuti, abbiano assunto carattere prevalente di istituti di credito” alla stessa normativa delle Casse di risparmio denominandoli “di prima categoria”. La l.b. 1936 introduce i Monti di prima categoria sotto la disciplina generale delle altre aziende di credito e attribuisce loro personalità giuridica di diritto pubblico. La l. 10.5.1938 n. 745 ridenomina i Monti di pietà in Monti di credito su pegno. La distinzione tra Monti di credito su pegno di prima categoria e Monti di pegno su credito di seconda categoria entra nel linguaggio amministrativo e bancario italiano e vi rimane fino agli anni Novanta, fino alla normativa di attuazione delle direttive europee (in particolare la l. 30.7.1990 n. 218 e il d.lg. 20.11.1990 n. 356) e il TUBC del 1993. I Monti di prima categoria hanno seguito le sorti delle Casse di risparmio (q.v.). Essi erano 7 al 31.12.1990 e hanno dato origine ad altrettante fondazioni bancarie e hanno conferito a banche le loro attività dell’industria del credito. Ai Monti di credito di pegno di seconda categoria l’art. 152 del TUBC che ha posto l’alternativa tra l’adozione di iniziative volte al mutamento dell’oggetto dell’attività e l’estinzione volontaria (ivi compresa la trasformazione in società bancaria ai sensi dell’art. 1 della l. 30.7.1990 n. 218). Della quarantina di questi istituti solo uno ha dato origine a una fondazione bancaria.

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