MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI SECONDA CATEGORIA

La l. 10.5.1938 n. 745 (abrogata) definiva tutti i Monti di credito su pegno “enti che si propongono come attività fondamentale la concessione di prestiti di importo anche minimo, a miti condizioni, con garanzia di pegno su cose mobili per loro natura”. A essi veniva riconosciuta la natura di enti pubblici. I Monti di credito su pegno erano divisi in due categorie (art. 1, r.d. 14.6.1923, n. 1396). Appartenevano alla prima (previo riconoscimento del Ministero del Tesoro su proposta della Banca d’Italia) i Monti “con rilevante ammontare di depositi fruttiferi”. Erano così individuati, in negativo, anche i Monti di seconda categoria, connotati dal non rilevante ammontare di depositi fruttiferi. Alcuni di questi ultimi, inoltre, non raccoglievano neanche risparmio. A essi è dedicato l’art. 152 del TUBC che ha posto l’alternativa tra l’adozione di iniziative volte al mutamento dell’oggetto dell’attività e l’estinzione volontaria (ivi compresa la trasformazione in società bancaria ai sensi dell’art. 1 della l. 30.7.1990 n. 218), ma ha permesso loro, fino all’adozione di queste misure (e in ogni caso non oltre il 1°.1.1996), di continuare ad esercitare l’attività di credito su pegno. Con l’entrata in vigore del TUBC il credito su pegno di cose mobili continua a essere esercitato dalle banche già abilitate allo svolgimento di questa attività (art. 48, comma 1, TUBC). A mente dell’art. 48, comma 2, così come modificato dal d.lg. 4.8.1999 n. 342, anche le altre banche possono operare il credito su pegno senza che l’inizio dell’attività sia più subordinato all’autorizzazione della Banca d’Italia e alla licenza del questore ex art. 115 TU delle leggi di pubblica sicurezza (v. anche: casse di risparmio; monti di pietà; licenza per le agenzie di prestito su pegno; prestito su pegno).

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