MONTANTE
Importo a cui si perviene aggiungendo a un capitale l’interesse da esso prodotto durante il periodo d’impiego. Il tipo di funzione collegante il montante al capitale, al tasso d’interesse e al tempo [M=f(c, r, t) ], si definisce legge di capitalizzazione. La capitalizzazione può essere a interesse semplice, quando l’interesse non produce a sua volta interesse al termine del periodo di base (in genere, l’anno), o ad interesse composto, quando l’interesse produce a sua volta interesse al termine di ciascun periodo. Se si indica con C il capitale, con t il tempo espresso in anni e con r il tasso di interesse, le formule saranno M=C(1+rt), in regime di interesse semplice e M=C(1+r)t., in regime di interesse composto. Inoltre, si ha capitalizzazione composta frazionata, quando la capitalizzazione di C (prestito per un certo numero p dik-esimi di anno o semestri, trimestri ecc.) avviene p volte all’anno al tasso relativo r. In questo caso si avrà la formula M=C(1+rk) Pk oppure la formula M=C(1+re)t secondo il tasso annuo a cui C risulta effettivamente impiegato, cioè il tasso equivalente, che si ottiene eguagliando i valori finali (1+rk) k=1+re, da cui re=[(1+rk) k-1] (v.: capitalizzazione, anche per il calcolo del montante con capitalizzazione continua).