MERCATO REGOLAMENTATO
Sono luoghi di negoziazione di prodotti e strumenti finanziari, nonché di taluni contratti su strumenti finanziari per i quali la legge prevede una specifica e dettagliata regolamentazione relativa all’organizzazione e al funzionamento.
Esistono e operano nella legalità anche mercati non regolamentati (v. mercati OTC). La ragione della regolamentazione (cioè l’obiettivo politico del legislatore) è di assicurare uniformità organizzativa e standardizzazione degli strumenti negoziati
1. Origini dei mercati regolamentati. L’istituzione e l’organizzazione dei mercati regolamentati ricadeva nell’ambito del diritto pubblico e la loro gestione era stata riservata a enti della Pubblica amministrazione fino all’entrata in vigore del decreto Eurosim (d.lg. 1996/415). In particolare in Italia sono esistite in questa forma diverse Borse valori per le quotazioni ufficiali nelle principali piazze. Un Mercato ristretto era stato, inoltre, ufficializzato a Milano nel 1977 e a cavallo degli anni Novanta sono comparsi l’MTS (1988), il MIF (1992) e l’IDEM (1994). Una prima riforma venne avviata dalla l. 2.1.1991 n. 1 con l’istituzione del Consiglio di borsa (operativo dal febbraio 1993) unico nazionale, organo sempre pubblico che si sostituì agli organi delle borse locali nelle competenze organizzative, tecniche e consultive, fermi restando i poteri di vigilanza, regolamentazione e autorizzazione della Consob. Col decreto Eurosim l’attività di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati è definita attività d’impresa da esercitarsi da società per azioni (art. 46) da rimettere all’iniziativa privata e cioè alle società di gestione dei mercati regolamentati. Sciolte le vecchie strutture delle borse, i mercati esistenti vengono affidati a due società di gestione (Borsa Italiana Spa e MTS Spa) e la presenza pubblica viene ristretta alla vigilanza, al rilascio di autorizzazioni all’esercizio dell’attività (dopo l’accertamento dell’esistenza dei requisiti di legge da parte della società di gestione del mercato) e all’approvazione dei regolamenti dei mercati organizzati da parte della Consob.
2. Ordinamento e Autorità. Nel nostro Paese, i mercati regolamentati sono oggi disciplinati dagli artt. 61-77 TUF, che riproducono, con alcune modifiche, gli artt. 46-54 del decreto Eurosim del 1996, e nella delibera Consob 29-10-2007, n.16191. A seguito di tali interventi legislativi si è compiuto un processo di privatizzazione dei mercati regolamentati caratterizzati, fin dalla loro istituzione (risalente, almeno per la borsa valori, alla l. 29.3.1913 n. 272), dall’avere natura pubblicistica, che ha portato, nella disciplina attuale, ad una concezione del mercato come impresa, gestita dagli stessi utenti attraverso gli organi di apposite società per azioni, anche senza scopo di lucro, chiamate società di gestione dei mercati regolamentati). In questa prospettiva il legislatore (art. 62 TUF) ha previsto che l’organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall’assemblea ordinaria della società di gestione, nel quale devono essere determinate le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni; le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti; le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi; i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, oltre che i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili. Sono stati, altresì, ridimensionati i poteri dell’Autorità, in particolare quelli riservati alla Consob, il cui ruolo viene limitato al controllo, in sede di autorizzazione all’esercizio del mercato ai sensi dell’art. 63 TUF, della conformità del regolamento del mercato alla disciplina comunitaria e della sua idoneità ad assicurare la trasparenza del mercato, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori (art. 63, comma 1, lett. b TUF), oltre che ai poteri di vigilanza ad essa riconosciuti dall’art. 73, comma 4, in forza del quale dovrà verificare l’effettiva idoneità del regolamento ad assicurare il conseguimento degli obiettivi precedentemente indicati, eventualmente richiedendo alla società di gestione modifiche idonee ad eliminare le disfunzioni riscontrate. Il legislatore ha inoltre previsto (art. 62, 3° comma TUF) che la Consob debba dettare disposizioni per assicurare la pubblicità del regolamento del mercato. La regolamentazione con le relative autorizzazioni e approvazioni dei regolamenti per i mercati all’ingrosso di titoli di Stato (MTS) sono state invece riservate al Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob (art. 66 TUF).
3. Mercati regolamentati esistenti in Italia. Il decreto Eurosim (artt. 56 e 57) aveva previsto la privatizzazione mediante la costituzione di una o più società per azioni aventi per oggetto la gestione dei mercati esistenti e di quelli futuri da istituire. Sono attive al momento due società di gestione: Borsa Italiana spa e MTS spa. L’elenco dei mercati regolamentati italiani, previsto dalle norme comunitarie, è tenuto dalla Consob (art. 63, comma 2, TUF). L’elenco attuale dei mercati regolamentati italiani, adottato con delibera n. 17143 del 26 gennaio 2010, è il seguente:
1) Mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A.:
- Mercato Telematico Azionario ("MTA");
- Mercato telematico degli OICR aperti ed ETC ("ETFplus");
- Mercato telematico delle obbligazioni ("MOT");
- Mercato telematico dei securitised clerivatives ("SeDeX");
- Mercato telematico degli investment vehicles (MIV);
- Mercato degli strumenti derivati ("IDEM") per la negoziazione degli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2. lettere f) e i), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
2) Mercati gestiti da MTS S.p.A.:
- Mercato telematico all'ingrosso dei Titoli di Stato ("MTS");
- Mercato BondVision per la negoziazione via internet all'ingrosso di Titoli di Stato;
- Mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da Organismi Internazionali partecipati da Stati ("MTS Corporate").
I mercati esteri riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco (art. 67, comma 1,TUF). Infine, mercati esteri diversi dai precedenti possono essere riconosciuti dalla Consob sulla base di accordi stipulati con le corrispondenti autorità (art. 67, comma 2, TUF).
4. Intermediari ammessi. Le imprese di investimento - Sim e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi e attività di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla Consob. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi e attività possono operare nei mercati regolamentati italiani. Possono accedere ai mercati regolamentati soggetti diversi da quelli elencati se soddisfano i requisiti di onorabilità e professionalità, dispongono di un livello sufficiente di competenza e capacità di negoziazione, dispongono di adeguati dispositivi organizzativi e di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere.
5. Concentrazione degli scambi. Con l’entrata in vigore della delibera 16191/2007, in conformità con la Direttiva MiFid sono state abrogate le norme che prevedono la cd. concentrazione degli scambi (art. 7 del Regolamento Consob 11768/98). Il venir meno degli obblighi di concentrazione degli scambi comporta che gli ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari possano attualmente essere eseguiti utilizzando tre sedi diverse di negoziazione (trading venue) in concorrenza tra loro: i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici.
Il 1° novembre 2012 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 14 marzo 2012, n. 236/2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente, o credit default swap.
Redattori: Antonio SERRA, Andrea LORASCHI, Bianca GIANNINI, Monica COSSU,
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