MERCATO INTERNO

Detto anche: Mercato unico. Spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci. delle persone, dei servizi e dei capitali, secondo le disposizioni degli artt. 14 e 15 (ex artt. 7 A e 7 C). La nozione, introdotta dall’Atto unico europeo, è successiva a quella di Mercato comune, che, non espressamente definita dall’originario Trattato CEE, ma desumibile dagli artt. 2 e 3 in esso contenuti, si configura come uno spazio economico uniforme, all’interno del quale i cittadini e gli operatori economici (siano essi persone fisiche o giuridiche) sono in grado di operare liberamente, avvalendosi dei diritti loro conferiti dalle norme comunitarie. Interpretata in un’accezione meramente letterale la nozione di Mercato interno o di Mercato unico (espressione di uso più corrente sia a livello dei mezzi di comunicazione sia nei documenti ufficiali) sembrerebbe più limitata rispetto a quella di Mercato comune, in quanto l’art. 14 (ex art. 7 A) TCE fa riferimento unicamente alla realizzazione delle quattro libertà fondamentali della Comunità Europea (libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali). Tale interpretazione non corrisponde, tuttavia, agli obiettivi espressi dall’Atto unico europeo che ha integrato ed arricchito le norme fondamentali relative alla realizzazione del Mercato comune con nuove competenze e con una più ampia visione degli obiettivi da perseguire. Il Mercato interno si configura, infatti, come uno spazio autenticamente unificato, il più possibile simile a un vero e proprio Mercato interno, affrancato dalle dogane infracomunitarie,dalle barriere tecniche, fiscali, fisiche e in grado di acquisire, oltre a quella economica, altre dimensioni che lo approfondiscono e aprono nuove prospettive ai cittadini e agli operatori economici. La sintesi dei provvedimenti destinati all’avvio del Mercato interno è contenuta nel “Libro Bianco”, presentato dalla Commissione al Vertice di Milano nel giugno del 1985. Le procedure, cui le istituzioni hanno dovuto conformarsi per il raggiungimento di tale obiettivo, risultano ora espresse, dopo la riforma apportata al Trattato CEE dal Trattato sull’Unione Europea, dopo le modifiche apportate al Trattato CEE, dagli artt. 14 e 15 (ex artt. 7 A e 7 C) TCE. Il primo prevede che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessarie per garantire un progresso equilibrato nell’insieme dei settori interessati. Il secondo, invece, obbliga la Commissione a tenere conto dell’ampiezza dello sforzo richiesto, nel corso dell’instaurazione del Mercato interno, da quelle economie contraddistinte da differenze di sviluppo, legittimando l’adozione di misure di intervento differenziale. La procedura per la realizzazione del Mercato interno ha previsto una distinzione tra settori per i quali è auspicabile un’armonizzazione legislativa e quelli per i quali è preferibile il ricorso al reciproco riconoscimento delle normative nazionali. Tuttavia, l’armonizzazione deve essere orientata all’approvazione di direttive che fissino solo i requisiti essenziali di adeguamento da parte degli Stati Membri. La realizzazione del Mercato interno ha comportato, in primo luogo, l’abolizione delle frontiere fisiche, cioè di tutte le forme di controllo (formalità, verifiche, ispezioni) alla stregua di quanto avviene in un mercato nazionale. Tuttavia, all’indomani della data-limite del l°.1.1993 si è constatato che, se erano stati eliminati i controlli che alle frontiere interne alla Comunità impedivano la libera circolazione di merci, servizi e capitali, rimaneva inattuata la quarta libertà, cioè la libera circolazione delle persone e il diritto di soggiorno senza riserve all’interno dello spazio comunitario. Per realizzare tale fine alcuni Stati Membri hanno proceduto alla firma di un accordo intergovernativo (Accordo di Schengen), Per quanto riguarda le merci, dal 1° gennaio 1993 è stato realizzato l’obbiettivo della soppressione delle frontiere fisiche, tecniche, doganali e fiscali; ora ogni merce circolante nella Comunità è dunque considerata comunitaria. In particolare, lo smantellamento delle barriere fiscali ha permesso ditrattare vendite ed acquisti transfrontalieri esattamente allo stesso modo di vendite ed acquisti effettuati all’interno degli Stati Membri. Nel settore della sanità, della protezione del consumatore e dell’ambiente la Comunità ha proceduto ad un’armonizzazione legislativa basata unicamente su requisiti essenziali di uniformità. Alla luce delle modifiche apportate al TCE dal Trattato sull’Unione europea ora i settori summenzionati hanno, comunque, una precisa base normativa di riferimento. Inoltre, la creazione del Mercato interno dei servizi ha interessato il settore delle banche, delle assicurazioni, dei valori mobiliari, dei trasporti, degli audiovisivi e delle telecomunicazioni. Anche lavoratori, dipendenti o autonomi, hanno visto garantito il diritto di esercitare la loro attività professionale in uno qualsiasi degli Stati Membri, indipendentemente dal luogo di formazione, senza discriminazioni. L’impegno normativo comunitario, nella prospettiva del Mercato interno, è stato contraddistinto anche da iniziative legislative volte all’armonizzazione del diritto societario, alla progressiva apertura dell’aggiudicazione di appalti pubblici nazionali, all’affermazione di una più stretta cooperazione industriale, ponendosi, tra l’altro, l’obiettivo di raggiungere una dimensione finanziaria comunitaria, assicurando stabilità monetaria e favorendo lo sviluppo economico dei Paesi membri. Nel 1996 la Commissione Europea ha provveduto ad una valutazione quantitativa dello stato di completamento del mercato interno, similmente all’esercizio effettuato con il Rapporto sul costo della Non Europa nel 1988. In particolare, è emerso che il programma di completamento del mercato interno, a parità di altri fattori, ha: a) aumentato il prodotto interno dell’1 per cento; b) creato tra 300.000 e 900.000 nuovi posti di lavoro, in aggiunta a quelli che si sarebbero naturalmente creati in conseguenza del ciclo economico; c) contribuito a ridurre l’inflazione di 1-1,5 punti percentuali; d) stimolato gli investimenti complessivi in Europa di un ulteriore 2,5 per cento; e) contributo a ridurre le disparità nei tassi di crescita tra le aree più ricche e più povere dell’Unione.

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