MERCATO DI BORSA

“Borsa” per antonomasia è la borsa valori che indicava fino alla riforma del decreto Eurosim (d.lg. 1996/415) il mercato pubblico ufficiale per la negoziazione a contanti, a termine e a premio di titoli fungibili (azioni e titoli a reddito fisso), organizzato e gestito da organi della pubblica amministrazione e retto da norme di diritto pubblico. La Borsa valori si distingueva dal Mercato ristretto (istituito nel 1977), dal mercato all’ingrosso dei titoli di Stato (MTS), istituito nel 1988 e dai mercati liberi corrispondenti agli OTC americani (over the counter). Con la privatizzazione decisa dal decreto Eurosim, lo scioglimento delle vecchie strutture pubbliche e l’aumento del numero dei mercati regolamentati la nozione di “mercato di borsa” ha perduto definitezza. Nell’elenco dei mercati regolamentati italiani la Consob include (delibera n. 14947 del 15 marzo 2005) nella rubrica “Borsa” il mercato telematico azionario (MTA) con i due segmenti STAR e MTF. Nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana spa si intendono per “Borsa” i comparti MTA, SeDeX, TAH, MOT, EuroMOT. Si può avere un ambito più esteso dei mercati di borsa se si considerano tali tutti i mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana spa. Oltre alla borsa valori esistono altre borse regolamentate: la borsa merci e la borsa noli. Inoltre viene nel linguaggio corrente denominato “borsa” ogni network organizzato per facilitare l’incontro da domanda e offerta di certi beni e servizi (borsa immobiliare, borsa turistica ecc.) e talvolta anche certi mercati specializzati (p.e.: borsa dei fiori, borsa dei francobolli) poco o punto regolamentati che, comunque, privi delle garanzie che, per la legge, deve possedere un mercato regolamentato. (al)

1. Strumenti finanziari ammessi. Attualmente gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana spa e le modalità di negoziazione sono stabiliti dai regolamenti deliberati dall’assemblea ordinaria della società di gestione del mercato e approvati dalla Consob (art. 62 TUF). I regolamenti deliberati da Borsa Italiana spa sono attualmente due: il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana spa con le relative Istruzioni per i comparti della quotazione ufficiale (MTA, SeDeX, TAH, MOT, EuroMOT, Mercato Expandi) e il Regolamento del Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana spa con le relative Istruzioni. Possono essere negoziati in Borsa: per quantitativi minimi o loro multipli: le azioni, le obbligazioni convertibili, i diritti di opzione, i warrant e le quote di fondi mobiliari e immobiliari chiusi (nel MTA; le azioni quotate anche nel TAH); i covered warrant (nel SeDeX); i titoli di Stato e le obbligazioni diverse da quelle convertibili (nel MOT); le euro-obbligazioni, le obbligazioni di emittenti esteri e le asset backed securities (nell’EuroMOT) e, infine, i contratti a premio relativi ad azioni, obbligazioni convertibili, warrant quotati in Borsa e diritti di opzione ivi negoziati. Nel Mercato Ristretto si negoziano azioni, obbligazioni, warrant e diritti di opzione. Nell’IDEM si negoziano contrattifutures e contratti di opzione aventi come sottostante strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici. Nel Nuovo mercato si negoziano azioni ordinarie, obbligazioni convertibili e warrant per qualunque quantitativo (con riserva da parte di BorsaItaliana spa di stabilire un quantitativo minimo, se opportuno). Le obbligazioni (comprese quelle convertibili in azioni) vengono quotate “a secco” e cioè “più interessi” e così pure i buoni del tesoro, mentre gli altri titoli dello Stato sono quotati tel quel (v. corso di un titolo).

2. Intermediari ammessi. Sono legittimati ad operare nel mercato borsistico le SIM e le banche italiane autorizzate all’esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio e per conto terzi, le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all’esercizio dei medesimi servizi, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del TUBC autorizzati al servizio di negoziazione per conto proprio e gli agenti di cambio autorizzati alla negoziazione per conto terzi, fino ad esaurimento del relativo ruolo (artt. 18 e 25 d.lg. 58/1998 e art. 3.1.1 Regolamento Borsa Italiana spa).

3. Modalità di negoziazione. In passato la negoziazione dei titoli in Borsa avveniva col sistema dell’asta pubblica alle grida (art. 14 r.d.l. 30.6.1932 n. 815, abr. dal TUF). A partire dalla riforma attuata con la l. 2-1-1991 n. 1 questo sistema è stato sostituito da un più moderno sistema telematico di negoziazione costituito da una rete di elaboratori e terminali installati presso gli operatori autorizzati. Durante l’orario delle negoziazioni le contrattazioni si svolgono in modo continuato e i contratti vengono conclusi attraverso l’abbinamento automatico degli ordini di acquisto e di vendita, immessi dagli intermediari nel sistema. I contratti conclusi vengono automaticamente registrati nel sistema e sulla loro base viene automaticamente elaborato il listino ufficiale di borsa (v. listino di borsa).

4. Linguaggio. L’andamento delle quotazioni effettuate nel mercato borsistico e le previsioni degli operatori sui corsi futuri danno luogo a diverse fisionomie del mercato stesso, che viene così definito: debole, quando registra una lieve tendenza al ribasso; fermo, se caratterizzato da un periodo di fermento ove i realizzi non sono avvertibili per le notevoli capacità di assorbimento; fermissimo, se le quotazioni presentano una notevole tendenza al rialzo (in tal caso la domanda interessa tutte le categorie del listino e determina nuovi massimi assoluti nei valori dei titoli quotati); pesante, se i corsi tendono al ribasso (la criticità delle posizioni in titoli e l’onerosità del reperimento del denaro possono quindi determinare un massiccio aumento delle vendite); al rialzo, quello caratterizzato da previsioni di aumento del corso dei titoli, che spinge gli operatori all’acquisto di valori mobiliari allo scopo di rivenderli ad un corso maggiore (se si prevede una diminuzione del corso dei titoli, si ha invece il mercato al ribasso); sostenuto, quello ove si registra una leggera tendenza all’aumento (si verifica così la presenza di speculatori occasionali che ritengono possibile un’oscillazione al ribasso o al rialzo nelle quotazioni); spinto, se le quotazioni sono in aumento e la liquidità è abbondante.

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Publication Ethics and Malpractice

Copyright © 2019 ASSONEBB. All Rights reserved.

Menu
×