LIQUIDAZIONE DI UN'AZIENDA
Procedimento mediante il quale l’azienda cessa di esistere come complesso organico funzionante. I motivi per cui un’azienda viene posta in liquidazione possono essere il raggiungimento dei fini che l’imprenditore si era prefissato di raggiungere, la mancata convenienza a trasformare gli investimenti o alla cessione o alla fusione,disfunzioni aziendali non sanabili, impedimenti di legge a proseguire l’attività, la morte dell’imprenditore o la volontà di cessazione. Le liquidazioni si distinguono in volontarie, quando sono dovute alla libera volontà del soggetto economico dell’impresa (imprenditore individuale o soci di aziende collettive) e in forzate o coatte, quando sono imposte da cause esterne, indipendenti cioè dalla volontà del predetto. La prima fase della liquidazione si concretizza nella redazione di un inventario nel quale i beni patrimoniali vengono stimati secondo il loro presumibile valore di realizzo ed i debiti in base al loro importo complessivo per capitale ed interessi. La gestione è la seconda fase della liquidazione, che dura finché tutto l’attivo non sia stato convertito in denaro e si sia in condizioni di procedere al riparto finale. Il piano di ripartizione consente, una volta trasformati in denaro tutti i componenti attivi del capitale, di procedere al pagamento dei debiti e all’eventuale assegnazione della rimanenza ai soci, se trattasi di società, o all’imprenditore se trattasi di azienda individuale. Nella fase di chiusura della liquidazione avviene la formazione del rendiconto finale di liquidazione e la sua approvazione. I liquidatori sono incaricati di gestire la liquidazione. Quando la liquidazione è volontaria essi vengono nominati dall’organo volitivo dell’impresa (assemblea straordinaria nel caso di società) e possono essere l’amministratore unico o il Consiglio di amministrazione o una parte di esso o un terzo; quando, invece, le liquidazioni sono coatte i liquidatori sono nominati dal tribunale che pronuncia la sentenza, in caso di fallimento, o dall’autorità amministrativa che ha la vigilanza sul settore in cui opera l’impresa nel caso di liquidazione coatta amministrativa. Alla chiusura definitiva della liquidazione, il liquidatore deve chiedere la cancellazione dell’impresa dal registro omonimo, con domanda all’ufficio del registro delle imprese nel quale l’impresa era in origine iscritta.