LICENZA PER LE AGENZIE DI PRESTITO SU PEGNO
Autorizzazione rilasciata alle organizzazioni che svolgono come attività principale la concessione di prestiti di importo ancheminimo, a miti condizioni, con garanzia di pegno su cose mobili (v. agenzia di prestito su pegno). L’art. 155, comma 3, del TUBC, confermando quanto già previsto dall’art. 44, comma 2, d.lg. 14.12.1992 n. 481, ha disposto l’assoggettamento elle agenzie di prestito su pegno alla disciplina dell’art.106 stesso testo unico, convertendole così all’esercizio di una o più delle attività finanziarie disciplinate da detta norma. In caso contrario, le agenzie possono limitarsi a svolgere l’attività di meri “tramitatori” ai sensi dell’art. 115 TU leggi di pubblica sicurezza. dotandosi dell’apposita licenza rilasciata dal questore e ormai abolita per le banche che operano il credito su pegno (art. 48, comma 2, TUBC).