LIBRO DEGLI INVENTARI

Registro obbligatorio, per le imprese commerciali, espressamente previsto nell’art. 2214 c.c. Prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall’Ufficio del Registro delle imprese o da un notaio (v. vidimazione), che deve dichiarare, nell’ultima pagina, il numero dei fogli che compongono il registro (art. 2215 c.c.). L’inventario, iniziale e annuale, va sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai finì delle imposte dirette (art. 7-bis, legge 489/94 modificativa dell’art. 2217 c.c.) e non necessita più della vidimazione annuale. L’inventario deve contenere l’indicazione e la valutazione, secondo i criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili, delle attività e delle passività relative all’impresa, oltre che -nelle aziende individuali – delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima; l’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare, con evidenza e verità, gli utili conseguiti o le perdite sofferte (art. 2217 c.c.). Il libro degli inventari, tenuto secondo le norme di una ordinata contabilità, senza abrasioni, spazi in bianco, interlinee e tra sporti in margine (art. 2219 c.c.), deve essere conservato per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 c.c.).

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