LIBRI SOCIALI
Registri che debbono essere tenuti, obbligatoriamente, dalle società commerciali. Queste, innanzi tutto, alla stregua di qualsiasi altro imprenditore commerciale, debbono conservare il libro giornale e le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa. In quanto soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, sono assoggettate alla tenuta, per fini fi- scali, di altri libri, come il registro dei cespiti ammortizzabili ed in quanto soggetti IVA, alle tenute dei relativi libri per le fatture emesse e per quelle ricevute dai fornitori. Ai fini assicurativi e previdenziali, è obbligatoria la tenuta del libro matricola e del libro paga. Inoltre, la legge prevede che le società per azioni e quelle in accomandita per azioni debbono tenere altri libri obbligatori, e precisamente: libro dei soci, nel quale vanno indicati il numero delle azioni, le generalità dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi; libro delle obbligazioni, che riporta l’ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, le generalità dei titolari delle obbligazioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi; libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, che riportano la trascrizione anche dei verbali redatti per atto pubblico; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo, se esiste tale organo; libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale; libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni. I primi quattro libri sono tenuti a cura dagli amministratori, mentre gli altri dall’organo cui fanno riferimento. I libri suddetti prima di essere messi in uso devono essere vidimati, numerati progressivamente in ogni pagina e bollati (v. bollatura) in ogni foglio dall’Ufficio del registro delle imprese o da un notaio (v. vidimazione). Il diritto di esaminarli e di ottenerne estratti a proprie spese spetta ai soci per il libro dei soci e per quello delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; al rappresentante comune degli obbligazionisti per il libro delle obbligazioni e per quello delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; ai singoli obbligazionisti per il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti. L’obbligo di tenuta di detti libri sussiste anche per le società a responsabilità limitata, con esclusione dei libri relativi alle obbligazioni, non essendone consentita l’emissione, e al collegio sindacale, qualora questo organo non esista.