LIBRETTO DI DEPOSITO

1. Documento rilasciato dalla banca all’atto della stipulazione di un contratto di deposito a risparmio. I libretti di deposito si distinguono in vari sottotipi a seconda della scadenza e dell’intestazione. Sotto il primo profilo e con riferimento al tipo di rapporto contrattuale sottostante all’emissione del libretto, si distinguono i libretti semplici o liberi o a vista, che consentono al depositante di chiedere il rimborso della somma depositata in qualunque momento e libretti vincolati o a termine, quando il depositante non può prelevare le somme depositate prima della scadenza ovvero, ove questa non sia stata indicata, prima della scadenza del termine di preavviso secondo le modalità ed i tempi stabiliti all’atto del deposito. Anche nei libretti vincolati il depositante può chiedere in qualunque momento la restituzione della somma anticipata ma, in tal caso, saranno detratti dall’importo restituito gli interessi anticipatamente accreditati. D’altro lato, anche nei libretti semplici o liberi si deve rilevare che le condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente dalla banca emittente prevedono normalmente che la richiesta di restituzione debba essere preceduta da un preavviso variabile da uno a dieci giorni a seconda dell’entità della somma da prelevare, non potendo la banca esporsi al rischio di restituire, su richiesta dei depositanti, somme superiori al disponibile giornaliero.

2. Con riferimento all’intestazione si individuano quattro tipologie di libretti di deposito: libretti al portatore, rilasciati senza indicazione del nome del depositante, libretti nominativi, sui quali, al momento dell’emissione, vengono indicati i dati identificativi del depositante; libretti al portatore ma con indicazione di un nome o di altro contrassegno, ove l’indicazione del nome, spesso di fantasia, o di altro segno distintivo, ha soltanto funzione di identificazione del libretto e non vale ad identificare il suo possessore; libretti nominativi ma pagabili al portatore, che sono sostanzialmente libretti nominativi tuttavia pagabili non solo al titolare ma a chiunque ne sia possessore. Il libretto di deposito è disciplinato in maniera lacunosa e insufficiente dagli artt. 1835 e 1836 c.c., mentre trova disciplina più completa ed articolata sul piano negoziale nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla banca e riportate sul libretto stesso. Dei libretti di deposito trattano anche alcune leggi speciali per disciplinare aspetti particolari, quali il risparmio agevolato; tra le diverse leggi in materia va ricordato il t.u.c.r. Il libretto di deposito assolve prevalentemente una funzione probatoria: le annotazioni effettuate sul libretto da chi appare addetto al servizio e dallo stesso sottoscritte fanno piena prova nei rapporti tra banca e cliente depositante senza che la banca sia ammessa a fornire la prova contraria; le annotazioni relative ai prelievi ed ai versamenti non potranno essere contestate con nessun mezzo di prova né orale né documentale, e sono impugnabili solo per errore di fatto o violenza. Ogni patto volto a limitare l’efficacia probatoria del libretto è nulla. Il libretto di deposito ha, inoltre, funzione di legittimazione del suo possessore e la sua materiale presentazione è necessaria per il compimento di qualunque operazione.

3. Per il principio di localizzazione delle operazioni bancarie, le operazioni di prelievo e versamento devono essere effettuate presso gli sportelli della sede o filiale ove sono state depositate le somme; le norme bancarie uniformi che regolano i contratti di deposito prevedono tuttavia che le operazioni e le conseguenti annotazioni possano compiersi presso ogni filiale della banca che lo ha rilasciato. Di regola tutte le operazioni sul libretto, sia versamenti che prelevamenti, devono farsi in contanti; la prassi bancaria consente anche il versamento di un assegno bancario sul libretto, nel qual caso l’istituto si assume il rischio dell’esito dell’assegno. La diversa qualificazione del libretto a seconda della intestazione incide sulla legittimazione della banca a restituire la somma depositata e legittimazione del possessore a pretenderne la restituzione. In caso di libretto al portatore, la banca che, senza dolo o colpa grave, restituisce la somma al possessore è liberata anche se il possessore stesso non è il depositante. Nonostante la questione sia controversa, è dominante l’opinione che il libretto al portatore è un titolo di credito. La medesima regola si applica in caso di libretto al portatore con indicazione di un nome o di altro contrassegno. Se il libretto è nominativo, la banca è liberata se paga alla persona indicata sul libretto: incombe quindi alla banca l’onere di provvedere alla identificazione del possessore ed alla verifica della corrispondenza tra questi e colui che appare indicato sul libretto, che non necessariamente coincide con il depositante. Infine, per l’ipotesi di libretto nominativo pagabile al portatore, la banca che paga al possessore del titolo paga bene anchese trattasi di persona diversa dall’intestatario: la clausola pagabile al portatore esonera la banca dall’obbligo di identificazione del portatore senza riconoscere a questo il diritto a pretenderne la prestazione.

4. Il libretto nominativo può essere intestato ad una o a più persone e, in questo caso, con facoltà dei cointestatari di operare sul conto disgiuntamente gli uni dagli altri ovvero congiuntamente. Nella prima ipotesi ciascuno dei cointestatari può compiere da solo qualunque operazione di prelievo e di versamento. Nel secondo caso, invece, mentre si ritiene che le operazioni di versamento possano essere eseguite anche da uno solo degli intestatari, per i prelevamenti occorre l’accordo e la presenza di tutti. Le norme bancarie uniformi disciplinano il caso della morte di uno dei cointestatari. Sono elementi necessari di ogni libretto di deposito l’indicazione della natura del libretto, del tipo di deposito, della banca o l’agenzia presso cui è stato eseguito il deposito e che ha emesso il libretto, della data di emissione. Ove manchi qualcuno dei suddetti requisiti il deposito può valere come deposito ordinario (v. deposito). In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un libretto la l. 30.7.1951 n. 948 prevede una procedura speciale per il rilascio di duplicati, semplificata rispetto al procedimento di ammortamento dei titoli. La procedura si articola in due fasi: la prima, comune ad ogni tipo di libretto, inizia con la denunzia alla banca emittente, con conseguente fermo delle operazioni, ed esposizione nei locali dell’istituto di una diffida all’ignoto possessore di restituire il libretto o di notificare un’opposizione, la seconda fase è differenziata con riferimento ai diversi tipi di libretto. Se il libretto è nominativo, decorso il termine di 90 giorni dalla diffida senza che siano state presentate opzioni, il denunziante può ottenere dalla banca il rilascio di un duplicato. Per i libretti al portatore occorre invece un provvedimento giudiziario emesso a conclusione di un procedimento volto ad accertare il diritto del denunziante. Il rilascio del duplicato estingue i diritti del detentore nei confronti dell’emittente. Sui libretti possono essere costituiti vincoli, come pegno ed usufrutto; le modalità di costituzione variano a seconda dei tipi di libretti e delle teorie che si accolgono sulla loro natura giuridica. La pratica conosce forme particolari di libretti di deposito tra cui i libretti di piccolo risparmio, emessi dalle casse di risparmio e destinati ad incrementare il risparmio tra i piccoli risparmiatori ai quali si propongono importi minimi di deposito e tassi di interesse vantaggiosi; i libretti condizionati, ove non sono consentiti prelievi sino al verificarsi di determinate condizioni, quali p.e. il raggiungimento della maggiore età dell’intestatario; libretti circolari, che consentono di effettuare operazioni presso tutte le sedi della banca depositaria.

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