LIBERTÀ FONDAMENTALI
Lo stesso che diritti fondamentali garantiti ai cittadini negli stati liberali e costituzionali: diritto di libertà personale, di inviolabilità del domicilio, di opinione, di religione, di stampa, di riunione e di associazione, di resistenza all’oppressione. Nel nostro Paese esse sono state sancite per la prima volta dallo Statuto Albertino del 1848. Altre libertà sono state in seguito riconosciute: di organizzazione politica e sindacale, di lavoro, di sciopero, di accesso all’istruzione ecc. Oltre che dalle costituzioni degli Stati, la maggior parte di queste libertà sono riconosciute in sede internazionale, principalmente dalla Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, più nota abbreviatamene come Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, sottoscritta il 4.11.1950 (in vigore dal 3.9.1953; modif. da 12 Protocolli addizionali, l’ultimo del 2000) promossa e tutelata dal Consiglio d’Europa (q.v.). In ambito comunitariosi definiscono come libertà fondamentali le quattro libertà relative alla parità di trattamento per merci e persone e cioè: libera circolazionedelle merci (art. 28 TCE), libera circolazione dei lavoratori (art. 39, ex 48, TCE), libertà di stabilimento dei cittadini (art. 43, ex 52, TCE), libera prestazione di servizi (art. 49, ex 59, e art. 50, ex 60, TCE). I principi hanno avuto sviluppo nel corso dell’attuazione del Mercato comune e dell’UEM: v. libertà di circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti, libertà di circolazione dei fattori della produzione, libertà di circolazione delle merci, libertà di concorrenza, libertà di prestazione dei servizi.