LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE DEI FATTORI DELLA PRODUZIONE
Sancita dal Trattato di Roma essa è stata realizzata con differenti gradi di intensità relativamente ai diversi fattori della produzione. Per quanto riguarda il lavoro, ai lavoratori dipendenti è concessa quasi completa libertà di movimento. La Pubblica amministrazione degli Stati membri ha conservato infatti il diritto a riservare pasti di lavoro ai propri cittadini, mentre per quanto riguarda il diritto di stabilimento (v. diritto di stabilimento) per i lavoratori indipendenti non si sono ancora fatti molti progressi, soprattutto a causa della complessità del problema dell’armonizzazione delle qualifiche professionali. Anche i capitali stanno raggiungendo la piena libertà di movimento (v. libertà di circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti), poiché molti Stati membri, fra cui l’Italia, hanno provveduto a rimuovere le barriere alla libertà di movimento di questo fattore, a suo tempo introdotte in base alle clausole di salvaguardia contenute nel Trattato di Roma. La piena libertà di circolazione dei fattori della produzione, insieme con quella dei beni e dei servizi, rappresenta uno dei fattori fondamentali del Mercato comune. Con la piena entrata in vigore delle norme per la realizzazione del mercato interno a partire dal 1°.1.1993, si è realizzata nella CE la piena libertà di circolazione dei fattori della produzione.Se si prescinde da alcune restrizioni residue dovute a periodi transitori e a esigenze di tutela della sicurezza dei lavoratori, sul piano normativo, tutti gli ostacoli alla libera circolazione dei capitali e di persone sono stati rimossi (v. libertà di prestazione dei servizi; diritto di stabilimento). Dal punto di vista economico, il perfetto funzionamento del mercato interno si scontra, di fatto, con i limiti dovuti a differenze nelle normative nazionali che regolano l’insediamento e l’utilizzo dei fattori in attività produttive.