LEGITTIMITÀ
Rapporto di conformità tra l’azione amministrativa ed il modello normativo. Può essere accertato mediante un giudizio, che dovrà rilevare se il provvedimento amministrativo corrisponda o meno allo schema astratto previsto dalla legge per quel dato tipo di atto, in modo tale da presentarsi immune da vizi. Mentre nessuna legge indica espressamente le cause di nullità dell’atto amministrativo, il nostro ordinamento specifica tassativamente quali sono i vizi di legittimità che danno luogo alla sua annullabilità. Secondo l’art. 26 del r.d. 26.6.1924 n. 1054 sul Consiglio di Stato, tre sono le figure tipiche di annullabilità per vizi di legittimità: violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere. Per violazione di legge si intende l’esistenza di un rapporto di contraddittorietà fra l’atto e una norma di legge, sia formale che materiale. Si ha l’incompetenza (v. competenza) quando un atto è emanato da un organo amministrativo diverso da quello avente potestà di provvedere. L’eccesso di potere, infine, consiste nella violazione dei limiti interni della discrezionalità da parte dell’autorità amministrativa nell’esercizio appunto di un suo potere discrezionale (perseguimento di un interesse diverso da quello pubblico, vizio di volontà e, in generale, emanazione dell’atto per uno scopo diverso da quello previsto dalla legge).