LEGGE
Fonte di diritto posta dal nostro ordinamentoin posizione di preminenza rispetto alle altre, subordinata esclusivamente alla Costituzione. Il termine “legge” indica atti normativi di diversa natura e in tal senso si distinguono le leggi in senso stretto, o formale, dalle leggiin senso materiale. Le prime sono atti normativi emanati dal Parlamento, le seconde sono atti del Governo ai quali è attribuita forza di legge e cioè: i decreti legislativi e i decreti legge. Le leggi in senso formale, a loro volta, si dividono in leggi ordinarie e leggi costituzionali. La prima fase del procedimento di formazione delle leggi ordinarie è quella di iniziativa che è attribuita dalla Costituzione a determinati organi, quali il Governo, i singoli membri del Parlamento, il corpo elettorale, i consigli regionali, e il consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.La proposta, che può essere presentata indifferentemente all’una o all’altra Camera, viene esaminata dalla Commissione competente e la discussione viene effettuata per articoli separati. Le Commissioni, quando esaminano il progetto riservandone l’approvazione all’assemblea, agiscono in sede referente, mentre, quando lo approvano, agiscono in sede deliberante. La legge, una volta approvata, è poi trasmessa all’altra Camera, che procede ad autonomo esame, con facoltà di emendare singoli articoli e di rinviarla alla Camera di provenienza. Dopo la definitiva approvazione, spetta al Presidente della Repubblica di promulgare la legge, il quale però può rinviarla alle Camere per un nuovo esame. Alla promulgazione segue la pubblicazione: da questo momento decorre il periodo sospensivo della vacatio legis (solitamente 15 giorni), trascorso il quale la legge acquista efficacia nei confronti di tutti. Più complesso è il procedimento per la formazione delle leggi costituzionali (leggi di revisione ed altre leggi costituzionali, secondo l’art. 138 cost.). Queste devono essere approvate da ciascuna Camera con due deliberazioni successive, con un intervallo di almeno tre mesi e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Le leggi costituzionali, tranne che siano approvate con la maggioranza dei due terzi, possono essere sottoposte, entro tre mesi dalla pubblicazione, al referendum popolare di approvazione (c.d. referendum costituzionale). In conseguenza della posizione occupata tra le fonti del diritto, l’efficacia di una legge può venire meno solo in virtù di una legge successiva (di pari rango) che la abroghi (v. abrogazione) espressamente o tacitamente (vale a dire regolando successivamente l’intera materia, ovvero dettando norme incompatibili con la precedente disciplina). La Costituzione, tuttavia, prevedendo all’art. 75 il referendum popolare abrogativo, ha attribuito al corpo elettorale la facoltà di abrogare totalmente o parzialmente le leggi, fatte salve quelle che regolano determinate materie (p.e., leggi tributarie).