LEASING
Il termine, di origine anglosassone (da to lease: affittare), indica nel diritto italiano un’operazione economica e un corrispondente contratto caratterizzati da una struttura di base costante sulla quale si innestano elementi tra loro molto diversificati sulla base dei quali sono state individuate diverse tipologie contrattuali. Elemento costante del contratto è la concessione in godimento di un bene, mobile o immobile, da parte di un soggetto specializzato, impresa di leasing, ad un altro soggetto, di norma imprenditore, per un determinato periodo di tempo verso corresponsione d un canone periodico predeterminato, con la facoltà dell’utilizzatore, alla scadenza, di scegliere tra restituzione del bene, la rinnovazione del contratto od il riscatto del bene con l’acquisizione della proprietà dello stesso verso pagamento all’impresa di leasing del prezzo residuo nella misura predeterminata all’atto della stipulazione del contratto con riferimento alla durata dello stesso e al grado di usura del bene. Su di questo schema base si innestano vari elementi, in relazione ai quali si distingue tra leasing operativo e leasing finanziario. Nel leasing operativo il bene concesso in godimento è prodotto o comunque fornito all’utilizzatore direttamente dall’impresa di leasing nella cui disponibilità si trova con coincidenza delle figure della società di leasing e del fornitore. Si tratta normalmente di beni strumentali standardizzati e l’impresa di, in quanto produttore-fornitore, si obbliga anche ad una serie ad una serie di prestazioni collaterali, tra cui l’assistenza tecnica per la manutenzione della attrezzatura in buono stato di efficienza. La durata del contratto è normalmente più breve della locazione finanziaria e in alcuni casi è escluso il diritto di opzione per l’acquisto alla scadenza. Nel leasing finanziario il bene oggetto del contratto non è prodotto o fornito direttamente dalla società di leasing: l’utilizzatore sceglie direttamente presso il produttore- fornitore il bene che gli serve; l’impresa di leasing acquista presso il fornitore il bene scelto dall’utilizzatore e, infine, lo concede in godimento all’utilizzatore. Oggetto del contratto, in questo caso, sono beni anche non standardizzati e l’impresa di leasing non è obbligata ad altre prestazioni che non siano quelle di concedere il bene in godimento. In particolare, è escluso l’obbligo di manutenzione dell’attrezzatura. La durata del contratto è superiore a quella del leasing operativo e normalmente coincide o è di poco inferiore alla vita tecnico-economica del bene (v. vita). Con riferimento all’oggetto del contratto si distingue tra leasing mobiliare e leasing immobiliare. Nel secondo caso l’impresa di leasing si obbliga a mettere a disposizione di un altro soggetto, locatario o conduttore, per un dato periodo di tempo un bene immobile verso un corrispettivo periodico determinato in relazione al valore dell’immobile stesso, alla durata del contratto e ad altri immobili; tali immobili sono costruiti o fatti costruire ed acquistati dall’impresa di leasing, locatrice, su scelta ed indicazione del conduttore. Il leasing immobiliare è quindi una forma di locazione finanziaria caratterizzata dalla natura immobiliare del bene oggetto del contratto. Sottotipo di locazione finanziaria è anche illease back. Il contratto di leasing, nelle sue diverse forme e,in particolare il leasing finanziario, ha trovato per ragioni di carattere economico e per la sua idoneità a soddisfare varie esigenze di carattere imprenditoriale: dalla possibilità per le imprese di dotarsi di attrezzatura meccanica e tecnica all’avanguardia senza effettuare ingenti immobilizzazioni di liquidità che rimangono destinate alla riproduzione del ciclo riproduttivo, alla possibilità di evitare i rischi connessi all’usura e all’obsolescenza dei macchinari fino al vantaggio fiscale della detraibilità dei canoni ai fini della determinazione del reddito d’impresa. Sul piano giuridico il contratto di leasing si presenta come un contratto atipico innominato, non previsto e disciplinato in materia organica dal legislatore, che lo ha considerato solo sotto limitati profili e particolari fattispecie quali il leasing agevolato. Si ricordano comunque l’art. 17, l. 2.5.1976 n. 183, riguardante l’intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980, ove si trova la nozione di locazione finanziaria; l’art. 1, d.p.r. 5.8.1981 n. 499 e l’art. 25 bis, l. 28.2.1983 n. 53. La più compiuta definizione, rispettivamente, di leasing mobiliare e di leasing finanziario è contenuta nella raccolta degli usi della Camera di Commercio di Milano, mentre la regolamentazione del rapporto contrattuale è di origine prevalentemente negoziale ed è tratta dalla modulistica contrattuale predisposta dalle varie imprese di leasing. La natura del contratto di leasing è molto controversa. Mentre non vi sono dubbi sulla qualificazione del leasing operativo come operazione di locazione pura, sul leasing finanziario si va dalla tesi della locazione a quella della vendita con riserva di proprietà, dalla teoria che riconduce il leasing al contratto di finanziamento a quella che vede un contratto di mutuo fino all’opinione dominante che lo qualifi ca come un contratto atipico con funzione di finanziamento. Sul piano strutturale il contratto è sempre bilaterale e intercorre tra concedente ed utilizzatore. Nel caso di leasing finanziario vi sono due contratti tra loro collegati: una vendita tra fornitore-produttore e di impresa di leasing e un contratto di leasing tra concedente ed utilizzatore.
In Italia le società che svolgono leasing sono disciplinate alla particolare disciplina della l. 1991/97 e, dal 27 dicembre 2013, dellla legge n. 147 (legge di stabilità) che ha comportato, in particolare, modifiche al periodo minimo di durata dei contratti di locazione finanziaria per la deducibilità fiscale dei canoni da parte dell’impresa utilizzatrice. Da ultimo, si segnala che in materia è intervenuta la l. 14 luglio 1993 n. 259, legge di ratifica ed esecuzione della convenzione Unidroit di Ottawa del 28.5.1988 sul leasing finanziario internazionale (v. leasing internazionale). Tale convenzione ha per oggetto ogni operazione di leasing su beni strumentali, non rivolti all’utilizzo personale, familiare o domestico e si applica nell’ipotesi in cui il concedente e l’utilizzatore abbiano la loro sede di affari in Stati diversi ed a condizione che questi Stati o lo Stato nel quale il fornitore ha la propria sede di affari siano Stati contraenti ovvero il contratto di fornitura ed il contratto di leasing sono disciplinati dalla legge di uno Stato contraente. L’applicazione della Convenzione può essere esclusa o derogata con il consenso di ciascuna delle parti. A vent'anni di distanza dalla suddetta Convenzione, ha visto la luce un nuovo testo recante una definizione legislativa del leasing finanziario, con l'adozione il 13 novembre 2008 da parte dell'Assemblea Generale dell'Unidroit della legge modello sul leasing.
Vedi anche:
Leasing Strumentale Bapr - Leasing Immobiliare Bapr