JUS POENITENDI
Potere di sciogliere unilateralmente un contratto. previsto per i contratti stipulati da un consumatore o da un investitore non istituzionale da leggi speciali che derogano alle norme di diritto comune sul recesso (artt. 1341, 1342, 1370, 1373 c.c.). Costituisce un diritto di ripensamento (v. recesso. norme a tutela del consumatore sub1.-Diritto di ripensamento) consistente in un periodo di riflessione concesso alla parte considerata più debole rispetto all’altra che nella stipulazione del contratto è forte dell’esperienza e delle conoscenze della sua professione. La debolezza del primo contraente può dipendere dalla particolarità della negoziazione e del suo oggetto, che richiede una valutazione meditata; oppure dalle modalità della negoziazione, se si svolge fuori dei locali commerciali o a distanza (p.e. via Internet o rispondendo a un’offerta televisiva).