IVA
Acr. di: Imposta sul Valore Aggiunto. L’IVA è un’imposta indiretta sui consumi, plurifase non cumulativa; si applica infatti a ogni passaggio nel processo produttivo e colpisce non il valore pieno, ma solo il valore aggiunto del bene o servizio. Si applica, con decorrenzadal 1.1.1973, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e alle importazioni da chiunque effettuate. Sono escluse dalla sua sfera di applicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate al di fuori del territorio dello Stato. Anche se in realtà non ne sopportano il carico, soggetti passivi del tributo sono gli operatori economici e cioè gli imprenditori in genere, gli esercenti arti e professioni e gli importatori (contribuenti di diritto). Di fatto, però, l’IVA finisce per gravare solo sugli acquisti effettuati dai consumatori finali che, non essendo soggetti d’imposta (non sono né imprenditori, né esercenti arti o professioni), non possono scaricarla su altri soggetti.
1. Base imponibile. La base imponibile è costituita dal corrispettivo pattuito contrattualmente, salvo che per le importazioni, per le quali si ha riguardo al valore dei beni importati. Accanto a un’aliquota ordinaria (20%) sono previste aliquote ridotte per taluni beni e servizi (4% e 10%). La normativa distingue tra operazioni non imponibili (sostanzialmente le esportazioni) e operazioni esenti. Di queste ultime l’art. 10 del d.p.r. 26.10.1972 n. 633 prevede una lunga elencazione riguardante un insieme di servizi fra i quali si possono ricordare i servizi del credito, delle assicurazioni, le locazioni di taluni immobili, i servizi sanitari, di trasporto pubblico, e altri servizi pubblici. La caratteristica delle operazioni non imponibili è di essere effettuate senza il pagamento dell’IVA e di ammettere l’integrale deduzione dell’IVA pagata sugli acquisti. Per le operazioni esenti non è invece ammessa la detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti. In quest’ultimo caso si pongono quindi dei problemi amministrativi quando uno stesso soggetto passivo compie operazioni imponibili e operazioni esenti. Il criterio accolto dalla legislazione è che l’IVA pagata sia ammessa in detrazione nella proporzione tra operazioni imponibili e volume di affari complessivo (pro rata).Per agevolare l’applicazione del tributo, limitando il più possibile le operazioni di rimborso dell’IVA pagata sugli acquisti per le merci esportate, la legge consente agli esportatori, a determinate condizioni, di effettuare acquisti “in sospensione di imposta”. L’ammontare degli acquisti che l’esportatore può effettuare in sospensione di imposta è pari all’ammontare complessivo delle vendite fatte all’estero nel corso dell’anno solare precedente o, a scelta, dei dodici mesi precedenti.
2. Obblighi a carico del contribuente. La legge prevede obblighi particolari a carico del contribuente. Entro 30 giorni dall’inizio dell’esercizio dell’impresa o dell’arte o professione il contribuente deve presentare una dichiarazione di inizio di attività all’Ufficio IVA competente, che attribuisce al soggetto il numero di partita IVA. Per ogni operazione imponibile, non imponibile o esente deve essere emessa fattura in duplice copia, datata, numerata progressivamente, tale da individuare il soggetto con cui è avvenuta l’operazione, la natura, la qualità, la quantità del bene o servizio ceduto, il suo valore, l’aliquota, l’imposta addebitata. Nel caso di operazioni non imponibili o esenti devono essere menzionate la non imponibilità o il diritto all’esenzione e la norma applicabile. Le fatture vanno annotate in appositi registri Per gli acquisti il contribuente deve conservare e numerare le fatture relative ai beni e servizi acquistati o importati e annotarle in appositi registri. Altri obblighi sono imposti al fine di limitare l’evasione dell’imposta, che si presume elevata. Ulteriori obblighi, infine, sono previsti con riferimento alla liquidazione, ai versamenti e alle dichiarazioni. Con specifico riferimento alle imprese bancarie va notato che le stesse sono soggetti passivi d’imposta. Rispetto a esse, peraltro, il campo di applicazione del tributo risulta circoscritto dall’esenzione stabilita per le operazioni di credito, le fideiussioni e altre malleverie, sì che solo i servizi bancari resi alla clientela costituiscono operazioni imponibili.
3. Modifiche del d.lg. 1997/313. L’imposta sulvalore aggiunto ha subito importanti modifiche per effetto dell’avvenuta approvazione del d.lg. 2.9.1997 n. 313, che ha avuto lo scopo di avvicinare maggiormente taluni aspetti della normativa IVA a quanto stabilito dalle normative comunitarie. Il provvedimento citato ha anzitutto effettuato una revisione della soggettività passiva di imposta con riguardo, anche in funzione antielusiva, a quelle attività di merogodimento di beni, non dirette alla produzione e allo scambio di beni e servizi, in specie negando la natura commerciale di determinate attività svolte da società o enti, anche in deroga al principio secondo il quale si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio di impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da società ed enti commerciali. In secondo luogo il d.lg. 2.9.1997 n. 313 ha sottoposto a revisione la disciplina delle detrazioni di imposta e delle relative rettifiche, escludendo il diritto alla detrazione per gli acquisti di beni e servizi destinati esclusivamente a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o dell’arte o professione utilizzati esclusivamente per operazioni non soggette all’imposta. In particolare, il legislatore ha introdotto significative innovazioni con riguardo al principio dell’imputazione specifica e dell’indetraibilità analitica dell’imposta relativa ad acquisti afferenti operazioni esenti o non soggette a IVA, con riguardo alla disciplina della detrazione in casodi acquisti a utilizzo promiscuo, con riguardo ai criteri di determinazione e di calcolo del c.d. pro rata di indetraibilità in presenza di operazioni esenti, con riguardo alle ipotesi di indetraibilità oggettiva dell’imposta, con riguardo, infine, all’istituto della rettifica della detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili e ai servizi e alla rettifica della detrazione per i beni ammortizzabili in caso di variazione del pro rata. Il d.lg. 1997/313 ha inoltre apportato sostanziali modifiche ai regimi speciali o che comunque derogano agli ordinari criteri di applicazione del tributo (p.e. agricoltura, spettacoli, turismo, editoria). Si nota poi che dal 1° gennaio 1998 è stata abrogata la tassa di concessione governativa per l’attribuzione del numero di partita IVA (v. tassa sulle concessioni governative). Con d.p.r. 14 agosto 1996 è stata disposta l’abolizione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, con contestuale introduzione del documento di trasporto (DDT) che interessa la generalità dei contribuenti che intendono avvalersi della fatturazione differita. Le modifiche non riguardano taluni settori, ed in particolare il settore del trasporto di tabacco, fiammiferi e prodotti sottoposti al regime delle accise. (gt-mv)
4. Armonizzazione europea. Il processo di armonizzazione delle imposte sugli scambi, nell’ambito dell’armonizzazione fiscale, è quello che ha raggiunto i risultati più evoluti. Con particolare riferimento all’IVA il citato processo è sostanzialmente suddivisibile in tra fasi, la prima che va dall’istituzione della Comunità economica al 31 dicembre 1992 (in questo periodo è stata approvata la Sesta Direttiva, definita anche come la Charte communitaire de la TVA), la seconda, che va dal 1° gennaio 1993 - dall’abolizione, cioè, delle frontiere fiscali al termine di applicazione del c.d. regime transitorio (ancora in essere, basato sul sistema di tassazione nel paese di destinazione), la terza, ed ultima, che decorrerà dalla data di entrata in vigore del regime definitivo degli scambi intracomunitari, caratterizzato dal principio dell’imposizione nello Stato membro di origine dei beni ceduti e dei servizi resi. La completa armonizzazione si avrà in assenza di distinzioni tra le operazioni intracomunitarie e quelle realizzate all’interno degli Stati membri e con la creazione di un unico grande mercato. Per la realizzazione di questo obiettivo le diverse aliquote di imposta dovranno essere riavvicinate al fine di evitare il crearsi di distorsioni. Al riguardo, peraltro, va segnalata l’emanazione della Direttiva 2001/41 del Consiglio del 19 gennaio 20001 che prevede che l’aliquota normale dell’IVA è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi e che, dal 1°.1.2001 al 31.12.2005 non può essere inferiore al 15%. Con il rinnovo delle aliquote nazionali, dunque, l’armonizzazione è di fatto rinviata a dopo il 31.12.2005. (gt-mv)
5. Progetto di riforma. Nel Progetto Tremonti di riforma tributaria contenuto nel disegno di legge “Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale” (v. riforma tributaria) sono previsti correttivi al regime dell’IVA, anche alla luce dell’evoluzione degli indirizzi comunitari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile, in modo da avvicinare la struttura dell’IVA a quella di un’imposta sui consumi; b) coordinamento tra IVA e accisa, per evitare effetti di duplicazione economica e giuridica; c) previsione di norme che consentano, nel rispetto dei vincoli comunitari, di escludere dalla base imponibile dell’IVA la quota del corrispettivo destinato, dal consumatore finale, a scopi etici.